Statuto dell'AeCI
 
approvato dal Consiglio Nazionale nel 2001, ma non ancora ratificato dai ministeri competenti


TITOLO I  
GENERALIT
à

Art. 1
L'Aeroclub d'Italia (AeCI), Ente di diritto pubblico, con sede in Roma, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riunisce in organismo federativo nazionale Associazioni ed Enti italiani che si interessano allo sviluppo dell'Aviazione nei suoi aspetti didattici, sportivi, turistico-promozionali, culturali, di utilità sociale e civile e attività collegate.
L'Aeroclub d'Italia può istituire all'estero Delegazioni e Rappresentanze. Qualora l'istituzione di tali Delegazioni e Rappresentanze comporti aumento di spesa o incremento di personale, l'istituzione deve essere autorizzata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 2
L'Aeroclub d'Italia, in quanto esercita attività sportiva, è una federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), ai sensi dell'art. 27 del DPR 28.03.1986, N.157, nonché del decreto legislativo 23.07.1999, N. 242.
L'Aeroclub d'Italia è l'unico Ente nazionale che rappresenta l'Italia presso la Federazione Aeronautica Internazionale (FAI) e, di conseguenza, è l'unico rappresentante di tale Federazione nel territorio dello Stato.
La denominazione di Aeroclub, sola o accompagnata da altri attributi o qualifiche, e l'emblema sociale appartengono esclusivamente all'Aeroclub d'Italia.
Il loro uso è concesso unicamente a quelle Associazioni che ottengono la qualifica di Ente federato ai sensi degli artt. 7 e 13 del presente Statuto.

TITOLO II
SCOPI E FUNZIONI

Art. 3
L'Aeroclub d'Italia persegue gli scopi previsti dalla legge 29 maggio 1954, n. 340.
In particolare:

  • 1) promuove la formazione aeronautica della gioventù, favorisce la diffusione della cultura aeronautica e incoraggia lo studio dei problemi relativi;

  • 2) favorisce lo sviluppo del turismo e dello sport aereo, e organizza manifestazioni aeronautiche sportive, turistiche e di propaganda internazionali, incoraggia e può organizzare quelle a carattere nazionale:

  • 3) sovraintende ad ogni pubblica manifestazione aeronautica, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 maggio 1954, n. 340;

  • 4) svolge direttamente, su delibera della Giunta Esecutiva, attività didattica nei vari settori aeronautici e cura in generale che tale attività sia svolta secondo un indirizzo uniforme e che i mezzi all'uopo disponibili siano impiegati col maggior rendimento tecnico economico:

  • 5) patrocina e tutela gli interessi aeronautici nei diversi campi di attività sportiva, turistica e di propaganda;

  • 6) esercita il potere sportivo aeronautico previsto dal Codice sportivo della Federazione Aeronautica Internazionale (FAI) e dal Regolamento sportivo nazionale;

  • 7) su richiesta del Ministero della Difesa e degli altri Ministeri e/o Enti che utilizzano mezzi aerei, cura l'istruzione e l'allenamento dei piloti militari e civili, secondo le specifiche che potranno essere determinate in apposite convenzioni, da stipulare con i Ministeri ed Enti interessati;

  • 8) fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la Protezione Civile e alle Regioni, Province, Comuni e Comunità montane ed alle altre pubbliche Amministrazioni, per quanto di competenza, il proprio apporto da determinare in apposita convenzione, nelle attività di protezione civile e/o di tutela ambientale;

  • 9) svolge ogni altra attività, nel settore dell'Aviazione Civile, ritenuta necessaria ai fini dello sviluppo economico, civile, sociale, culturale e democratico del Paese.

Art. 4
Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 3, I'Aeroclub d'Italia:

  • 1) promuove e favorisce la costruzione, I'apprestamento e la gestione di aeroporti civili e privati e la costituzione di aerocentri da turismo e sport;

  • 2) istituisce ed organizza scuole civili di pilotaggio e di addestramento al volo di ogni tipo e livello ed ogni altra attività aeronautica,

  • 3) promuove e favorisce l'istituzione di scuole civili regionali di pilotaggio e di addestramento al volo e agli altri sport aeronautici;

  • 4) esamina ed approva i programmi e i regolamenti di ogni pubblica manifestazione aeronautica e ne controlla l'organizzazione e lo svolgimento; provvede agli altri adempimenti di cui alla legge 29 maggio 1954, n. 340;

  • 5) sovraintende allo sport aeronautico, organizzando e controllando le relative gare e manifestazioni nazionali e internazionali;

  • 6) controlla e omologa i primati nazionali aeronautici e concede i brevetti e le licenze sportive proprie e della Federazione Aeronautica Internazionale. Presenta alla FAI le proposte di omologazione dei primati internazionali;

  • 7) raccoglie materiale bibliografico e statistico di carattere aeronautico civile; compie, anche mediante consulenza di esperti, studi e progetti nel settore aeronautico turistico-sportivo;

  • 8) a richiesta delle parti, ed in ogni caso di contrasto fra Enti federati, funziona da arbitro per dirimere controversie nel campo dell'Aviazione turistica e sportiva;

  • 9) gestisce servizi di esazione di diritti e svolge altri incarichi che siano ad esso affidati nel campo dell'Aviazione civile dallo Stato o da altri Enti;

  • 10) realizza, compatibilmente con i fini istituzionali, ogni iniziativa di comunicazione e promozione relativa alla attività aeronautica e del traffico aeroturistico;

  • 11) assicura il regolare espletamento di tutte le attività previste dall'art. 1 della Legge 29 maggio 1954, n. 340 e ciò anche in relazione agli obblighi risultanti da accordi e convenzioni con le Amministrazioni e gli Enti di cui ai commi d) ed e) del successivo art. 49;

  • 12) su richiesta delle Amministrazioni ed Enti interessati, provvede ad assicurare la disponibilità dei mezzi occorrenti per soddisfare le esigenze relative all'istruzione e agli obblighi di volo del personale delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti con i quali siano state stipulate apposite convenzioni al riguardo;

  • 13) provvede ad assicurare le attività dì protezione civile e/o di tutela ambientale previste dalla convenzione di cui all'art. 3, comma 2, n. 8.

Per il conseguimento degli scopi istituzionali I'Aeroclub d'Italia può avvalersi degli Enti federati e aggregati. In particolare I'Aeroclub d'Italia può delegare agli Enti federati le attribuzioni di cui al comma 1, n. 4 e può affidare o delegare:

  • a) le attribuzioni di cui al comma 1, nn. 1, 2, 3, 7 e 10, nonché l'organizzazione di gare e manifestazioni nazionali di cui al comma 1, n. 5 e l'attività attuativa delle convenzioni di cui al comma 1, nn. 11, 12 e 13, agli Enti federati o aggregati,

  • b) l'istruttoria relativa al controllo e alla omologazione dei primati nazionali aeronautici di cui al comma 1, n. 6 alle Federazioni Sportive Aeronautiche, che possono in tali materie formulare proposte.

Art. 5
Presso I'Aeroclub d'Italia, e a sua cura, sono tenuti:

  • a) il registro per l'iscrizione degli aeromobili civili ai fini dell' art.n 4 della Legge 29 maggio 1954, n. 340;

  • b) il registro matricolare per l'iscrizione degli alianti a norma dell'art. 753 del Codice della Navigazione;

  • c) il registro delle certificazioni e delle targhe di identificazione degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (VDS), a norma del DPR 5 agosto 1988, n. 404 e successive modificazioni e integrazioni.

Sui registri di cui alle lettere a) e b) possono essere iscritti gli aeromobili di proprietà o eserciti dall'Aeroclub d'Italia, dagli Enti Federati, dagli Enti aggregati o soci di essi, purché il loro uso non avvenga a scopo di lucro o commerciale. Sul registro di cui alla lettera c) possono essere iscritti gli apparecchi VDS di proprietà di chiunque svolga con essi attività di volo.

TITOLO III 
ENTI FEDERATI E AGGREGATI ED ASSOCIAZIONI BENEMERITE

Capo I - GENERALITà
Art. 6

Gli Enti che possono fare parte dell'Aeroclub d'Italia si dividono in:
1) Aeroclub Federati, che esplicano attività:

  • a) sportiva, didattica, turistica e promozionale nel settore del volo a motore e dell'acrobazia con velivoli;

  • b) sportiva, didattica, turistica e promozionale nel settore del volo a vela e dell'acrobazia con alianti;

  • c) sportiva, didattica, turistica e promozionale nel settore del volo da diporto o sportivo con motore;

  • d) sportiva, didattica, turistica e promozionale nel settore del volo da diporto o sportivo senza motore;

  • e) sportiva, didattica, turistica e promozionale nel settore del paracadutismo;

  • f) sportiva, didattica, turistica e promozionale nel settore dell'aeromodellismo;

  • g) sportiva, didattica, turistica e promozionale nel settore del volo in pallone libero o in dirigibile;

  • h) sportiva e didattica nel settore del volo simulato;

  • i) di autocostruzione aeronautica amatoriale.

II Consiglio Nazionale dell'AeCI può deliberare l'istituzione di nuove specialità sportive aeronautiche o la modificazione di quelle esistenti.

2) Federazioni Sportive Aeronautiche federate (FSA) comprendenti le Associazioni che, senza fini di lucro, svolgono attività nel campo degli sport aeronautici di cui al precedente punto 1;

3) Enti aggregati che comprendono:

  • a) associazioni, non aventi fini di lucro, fra persone che si interessano di questioni aeronautiche;

  • b) imprese di navigazione aerea e di lavoro aereo;

  • c) imprese industriali e commerciali che abbiano interessi nel campo aeronautico;

  • d) enti turistici ed imprese alberghiere;

  • e) qualsiasi altro ente che intenda incoraggiare lo sviluppo dell'aviazione civile.

4) Associazioni Benemerite che svolgano, senza fini di lucro, attività di studio, promozione e divulgazione dei problemi aeronautici o abbiano per finalità la conservazione delle tradizioni e delle memorie aeronautiche.

La Giunta Esecutiva dell'AeCI concede e revoca la qualità di Ente Federato agli Aeroclub e alle Federazioni Sportive Aeronautiche. La Giunta Esecutiva dell'AeCI concede e revoca la qualità di Ente Aggregato o di Associazione Benemerita.

Capo II - AEROCLUB LOCALI
Art. 7
In ogni Provincia non può essere istituito, di norma, più di un Aeroclub.
Nell'ambito provinciale possono essere istituite sezioni dipendenti dall'Aeroclub provinciale.
Per ottenere la qualifica di Aeroclub e la federazione all'Aeroclub d'Italia le associazioni debbono:

  • 1) avere un ordinamento che non contrasti, in alcuna sua parte con lo Statuto Tipo di cui all'art. 59 del presente Statuto;

  • 2) avere almeno 60 soci;

  • 3) svolgere continuamente e direttamente una o più attività di cui al numero 1 del precedente articolo 6;

  • 4) possedere i mezzi e disporre di attrezzature mobili e fisse sufficienti allo svolgimento della loro attività aeronautica; avere la sede nella località nella quale esista un idoneo aeroscalo.

La federazione all'Aeroclub d'Italia di un Aeroclub, deve essere preceduta da un periodo sperimentale della durata minima di sei mesi e massima di due anni, disposto dalla Giunta Esecutiva dell'AeCI.
La Giunta stessa, a periodo sperimentale concluso, delibera sull'eventuale federazione.
Contro la deliberazione della Giunta Esecutiva che rigetti la richiesta autorizzazione al periodo sperimentale o che neghi la federazione, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica della deliberazione stessa.

Art. 8
Gli Aeroclub sono tenuti a:

  • 1) versare all'Aeroclub d'Italia una quota annuale di federazione, nella misura annualmente proposta dalla Giunta Esecutiva;

  • 2) inviare alla Giunta Esecutiva per l'approvazione, entro il mese di aprile di ogni anno, il conto consuntivo dell'anno precedente ed entro il mese di novembre il bilancio preventivo dell'anno successivo;

  • 3) comunicare all'AeCI entro il mese di marzo di ogni anno l'elenco nominativo dei soci e successivamente, ogni trimestre, l'inserimento degli ulteriori iscritti;

  • 4) osservare le norme emanate dall'Aeroclub d'Italia per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 3;

  • 5) assicurare, ove richiesti dall'AeCI, ciascuno nel rispettivo ambito, le attività previste dalle eventuali convenzioni tra l'AeCI e le Amministrazioni dello Stato e delle autonomie locali;

  • 6) sottoporre alla Commissione Centrale Sportiva Aeronautica (CCSA), entro il 15 settembre di ogni anno, le proposte concernenti la loro attività sportiva per l'anno successivo, per il parere di competenza e il necessario coordinamento in sede nazionale.

Art. 9
Gli Aeroclub sono soggetti di diritto privato e possono assumere la forma di una Società a Responsabilità limitata, fermo restando il principio dell'assenza dei fini di lucro; inteso come divieto di distribuzione di utili.
Gli Aeroclub hanno patrimonio proprio, distinto da quello dell'AeCI e godono, rispetto a quest'ultimo, di piena autonomia, nei limiti del presente Statuto.
Tuttavia essi, nel sottoporre alla Giunta Esecutiva; per il tramite della CCSA, le proposte concernenti la loro attività sportiva, ai sensi del n. 6 del precedente art. 8, debbono dimostrare di possedere i mezzi occorrenti per lo svolgimento di tali attività.

Art. 10
L'Aeroclub d'Italia rappresenta gli Aeroclub, le FSA e le Associazioni ad esse affiliate, gli Enti Aggregati e le Associazioni Benemerite nei rapporti con le Amministrazioni dello Stato. Vigila sull'attività degli Aeroclub e delle FSA, al fine di accertarsi che essa si svolga in modo conforme ai rispettivi statuti e si assicura che gli eventuali contributi da esso concessi abbiano la prevista destinazione.

Art. 11
La qualifica di Aeroclub si perde per recesso dalla federazione o per revoca della stessa, per scioglimento dell'Associazione ovvero per scioglimento o fallimento della Società.
La revoca può essere deliberata, previa contestazione, per il venir meno di uno dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 7 o per inosservanza di uno degli obblighi di cui all'art. 8.
La deliberazione di revoca è di competenza della Giunta Esecutiva; contro di essa è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, nel termine di 60 giorni dalla data di notifica della deliberazione stessa.

Capo III - FEDERAZIONI SPORTIVE AERONAUTICHE (FSA)
Art. 12
Per ogni specialità sportiva aeronautica, prevista dal presente Statuto, può essere costituita una sola FSA, federata all'AeCI, avente per scopo l'esercizio dell'attività sportiva ed agonistica del particolare settore di competenza, secondo le regole e i programmi approvati dall'Aeroclub d'Italia e nei limiti delle deleghe da questo conferite.

Art. 13
Per ottenere la federazione all'Aeroclub d'Italia le Federazioni Sportive Aeronautiche dovranno:

  • 1) non avere fini di lucro;

  • 2) avere un ordinamento che non contrasti con lo Statuto tipo di cui all'art. 59 del presente Statuto;

  • 3) avere una diffusione in almeno 10 Regioni, con almeno tre Associazioni affiliate per ogni Regione;

  • 4) possedere idonei mezzi economici e tecnici per operare;

  • 5) svolgere attività che non contrastino con i fini istituzionali dell'AeCI e con il presente Statuto.

Art. 14
Le Federazioni Sportive Aeronautiche sono tenute a:

  • 1) versare all'Aeroclub d'Italia una quota annuale di federazione, nella misura proposta annualmente dalla Giunta Esecutiva;

  • 2) inviare alla Giunta Esecutiva per l'approvazione, entro il mese di aprile di ogni anno, il conto consuntivo dell'anno precedente ed entro il mese di novembre il bilancio preventivo dell'anno successivo;

  • 3) comunicare all'Aeroclub d'Italia, entro il mese di marzo di ogni anno, l'elenco nominativo delle associazioni affiliate;

  • 4) osservare le norme emanate dall'Aeroclub d'Italia per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 3;

  • 5) sottoporre alla CCSA, entro il 15 settembre di ogni anno, le proposte concernenti la loro attività sportiva per l'anno successivo, per il parere di competenza e il necessario coordinamento in sede nazionale.

Art. 15
Alle Federazioni Sportive Aeronautiche possono affiliarsi le Associazioni che esercitino una delle attività aviatorie previste dal numero 1 dell'art. 6, con esclusione dell'attività aerodidattica finalizzata al rilascio di titoli aeronautici professionali, e che abbiano i seguenti requisiti:

  • - un ordinamento che non contrasti con lo Statuto tipo delle FSA;

  • - almeno quindici soci che, in possesso dei relativi titoli, pratichino le attività della specialità;

  • - il possesso di idonei mezzi e attrezzature mobili e fisse necessarie allo svolgimento dell'attività.

Il possesso dei requisiti predetti da parte delle Associazioni affiliate alle singole FSA dovrà essere documentato all'AeCI sia al momento iniziale che ogni volta che lo stesso Ente lo richieda.

Art. 16
La qualifica di FSA federata all'Aeroclub d'Italia si perde per scioglimento della stessa, recesso o revoca.

La revoca può essere deliberata, previa contestazione, per il venir meno dei requisiti previsti dagli articoli 13 e 15 o per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 14. La deliberazione di revoca è di competenza della Giunta Esecutiva dell'AeCI e contro di essa è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica della deliberazione stessa.

Art. 17
Alle Federazioni Sportive Aeronautiche, federate all'Aeroclub d'Italia, si applicano le norme previste per gli Aeroclub dagli articoli 9 - 2° e 3° comma - e 10 del presente Statuto.
Per la gestione finanziaria e contabile dovranno essere applicati i Regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale su proposta della Giunta Esecutiva.

Capo IV - ENTI AGGREGATI
Art. 18
L'ammissione degli Enti aggregati è deliberata dalla Giunta Esecutiva.
Gli Statuti degli Enti aggregati non possono contenere disposizioni che contrastino con i principi del presente statuto.

Art. 19
Gli Enti aggregati sono tenuti a versare all'Aeroclub d'Italia la quota annuale proposta dalla Giunta Esecutiva.

Art. 20
La qualifica di Ente aggregato si perde per scioglimento, liquidazione o fallimento dell'Ente, per recesso, per revoca.
La revoca è deliberata dalla Giunta Esecutiva dell'Aeroclub d'Italia e avverso ad essa è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica della deliberazione stessa.

Capo V - ASSOCIAZIONI BENEMERITE
Art. 21
Alle Associazioni Benemerite si applicano le norme di cui agli articoli 18 e 20, concernenti gli Enti Aggregati.

TITOLO IV
PRESIDENTE E SOCI D'ONORE

Art. 22
II Consiglio Nazionale dell'AeCI può nominare Presidenti onorari dell'Aeroclub d'Italia persone che abbiano acquisito particolari benemerenze verso l'aviazione in genere e verso l'Aeroclub d'Italia in particolare.
La Giunta Esecutiva dell'AeCI approva, inoltre, la proposta di nomina dei Presidenti Onorari e dei Soci Onorari degli Aeroclub e delle FSA federati.
I Presidenti e i soci onorari degli Aeroclub e delle Federazioni godono delle facilitazioni concesse ai soci degli Enti Federati e non sono tenuti al versamento di alcun contributo.

TITOLO V 
ORGANI DELL'AEROCLUB D'ITALIA

Capo I - GENERALITà
Art. 23
Gli organi dell'Aeroclub d’ Italia sono:

  1. il Consiglio Nazionale;
  2. la Giunta Esecutiva;
  3. il Presidente;
  4. la Commissione Centrale Sportiva Aeronautica;
  5. il Collegio dei Probiviri;
  6. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 24
Alle cariche federali elettive possono accedere solo i soci degli Enti federati. Non possono ricoprire cariche elettive:

  • 1) coloro che non siano cittadini italiani maggiorenni:

  • 2) coloro che risultino colpiti da interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna a pena detentiva per delitti non colposi;

  • 3) coloro che siano stati assoggettati da parte dell'Aeroclub d'Italia, oppure da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di una sua Federazione o di una FSA, a squalifiche o a inibizioni complessivamente superiori a un anno;

  • 4) coloro che ricavino dall'attività sportiva un profitto personale;

  • 5) coloro che comunque siano interessati in attività privata, industriale o commerciale effettuata per o in concorrenza con ('Aeroclub d'Italia e/o gli Enti Federati o aggregati o Associazioni affiliate.

AI Presidente e al Vicepresidente, nonché ai componenti della Giunta Esecutiva e della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica spettano i compensi determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 419.
II trattamento di missione per ogni giornata di partecipazione a riunioni collegiali, verrà determinato secondo le disposizioni vigenti. Analogo trattamento potrà essere deliberato dalla Giunta Esecutiva a favore dei componenti delle Commissioni Consultive e/o Temporanee, sempre che ne ricorrano le condizioni.

Capo II - CONSIGLIO NAZIONALE
Art. 25
II Consiglio Nazionale è l'organo di indirizzo politico strategico generale dell'Ente ed è costituito da:

  • 1) il Presidente dell'Aeroclub d'Italia, che lo presiede;

  • 2 )un Rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ;

  • 3) un Rappresentante del Ministero della Difesa;

  • 4) un Rappresentante del Ministero dell'Interno;

  • 5) un Rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

  • 6) un Rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

  • 7) un Rappresentante del CONI, designato dal Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

  • 8) i Membri della Giunta Esecutiva;

  • 9) i Presidenti degli Aeroclub Federati;

  • 10) i Presidenti di ciascuna Federazione Sportiva Aeronautica federata all'AeCI;

  • 11) i rappresentanti di specialità degli sport aeronautici previsti al primo comma dell'art. 6 numero 1 del presente Statuto, eletti dai rappresentanti di ciascuna specialità degli Aero Club Federati ai sensi del successivo Art. 46;

  • 12) un Rappresentante degli atleti per ciascuno degli sport aeronautici previsti al primo comma dell'art. 6 - punto 1 del presente Statuto;

  • 13) un rappresentante degli Enti Aggregati;

  • 14) un Rappresentante delle Associazioni Benemerite.

I rappresentanti di cui ai precedenti punti 11, 12, 13 e 14 vengono eletti secondo Regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale.
I rappresentanti di cui ai precedenti punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 vengono nominati con provvedimento del Ministero od Ente che rappresentano e durano in carica per il quadriennio corrispondente al mandato del Presidente.
Ciascun componente del Consiglio Nazionale ha diritto a un solo voto. Tuttavia possono essere attribuiti più voti, fino ad un massimo di cinque, ai rappresentanti degli Enti di cui ai numeri 9 e 10, in relazione all'ammontare delle quote associative versate all'AeCI e anche ai meriti sportivi acquisiti. In tale caso le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione dell' Assemblea sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti a tutti i componenti, ai sensi dell'articolo 2532 CC.
La Giunta Esecutiva predispone il Regolamento relativo ai voti multipli, per l'approvazione da parte del Consiglio Nazionale, e ne cura l'applicazione.
Alle riunioni del Consiglio Nazionale assiste il Direttore Generale.
Alle stesse riunioni assistono i Presidenti Onorari dell'Aeroclub d'Italia, i Membri del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 26
II Consiglio Nazionale:

  • 1) designa il Presidente dell'Aeroclub d'Italia, per la sua nomina, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ;

  • 2) designa, inoltre, con separata votazione, per la successiva nomina con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

  • a) quattro membri della Giunta Esecutiva, con voto riservato ai Presidenti degli Aeroclub federati;

  • b) due membri della Giunta Esecutiva, con voto riservato ai Presidenti delle FSA federate, ai rappresentanti di specialità di cui al punto 11 del precedente art. 25 ed ai Rappresentanti degli atleti di cui al punto 12 dello stesso art. 25;

  • 3) elegge:

  • a) un rappresentante nella CCSA, con voto riservato ai Presidenti degli Aeroclub Federati

  • b) i membri del Collegio dei Probiviri;

  • 4) su proposta della Giunta Esecutiva, esamina e approva il bilancio preventivo nonché gli eventuali assestamenti e variazioni di bilancio;

  • 5) su proposta della Giunta Esecutiva; esamina e approva il bilancio consuntivo dell'Ente;

  • 6) su proposta della Giunta Esecutiva, esamina e approva il calendario delle

  • manifestazioni e gare da svolgere nell'anno successivo;

  • 7) su proposta del Presidente dell'Aeroclub d'Italia, nomina i Presidenti Onorari dell'AeCI;

  • 8) su proposta del Presidente adotta le modifiche dello Statuto dell'Aeroclub d'Italia, da approvarsi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le modifiche degli Statuti tipo degli Aeroclub federati e delle Federazioni Sportive Aeronautiche federate.

  • 9) approva il Regolamento Generale di organizzazione dell'Ente, in conformità alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e del D.Lgs 3 febbraio 1993 n. 29 e loro successive modificazioni e integrazioni.

II Consiglio Nazionale può autorizzare la Giunta Esecutiva a delegare, in tutto o in parte, alle FSA debitamente costituite e riconosciute, deliberazioni su materie sportive. Ogni delega rilasciata nelle materie suddette può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Esecutiva.
Le votazioni per la elezione o designazione delle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto. Tutte le altre votazioni, che non coinvolgano persone, avvengono a scrutinio palese.

Art.27
II Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente dell'Aeroclub d'Italia, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno e cioè entro i mesi di Aprile e di Novembre, per deliberare sugli argomenti di cui all'art. 26.
II Consiglio Nazionale si riunisce in seduta straordinaria allorquando il Presidente dell'AeCI lo reputi necessario, o allorquando almeno un terzo dei suoi membri ne richiedano la convocazione, indicando gli argomenti da discutere.
La convocazione del Consiglio Nazionale è fatta dal Presidente dell'Aeroclub d'Italia con idonei mezzi di comunicazione, anche telematici, almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione.
L'avviso di convocazione indica gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione.

Art. 28
II Consiglio Nazionale è regolarmente costituito quando gli intervenuti rappresentino la metà più uno dei componenti con diritto di voto o, in presenza di voti multipli, ai sensi del precedente art. 25, della metà più uno dei voti complessivamente spettanti ai membri del Consiglio stesso. Salvo per quanto concerne le modifiche allo Statuto, di cui all'art. 54, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti spettanti a tutti i presenti e con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Nazionale con diritto di voto.
II Presidente dell'AeCI nomina una Commissione di verifica poteri composta di tre membri, tra i quali il più anziano assume la funzione di Presidente, scelti fra i membri del Consiglio Nazionale stesso non candidati alle cariche federali elettive.

Capo III - PRESIDENTE
Art. 29
Il Presidente dell'Aeroclub d'Italia è nominato, su designazione del Consiglio Nazionale, con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
II Presidente dura in carica 4 anni e può essere rieletto una sola volta ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo del 29/10/`1999; n. 419.
Ai fini dell'espletamento della sua carica, il Presidente dell'Aeroclub d'Italia si considera domiciliato a Roma.
In caso di vacanza della carica prima della scadenza viene nominato, con le modalità di cui all'art. 26, un nuovo Presidente che, al termine del quadriennio in corso, può essere rieletto.

Art. 30
II Presidente ha la legale rappresentanza dell'Aeroclub d'Italia, sovrintende alla sua attività, convoca le riunioni degli organi collegiali e ne fissa l'ordine del giorno, vigila sulla attuazione delle deliberazioni collegiali.
II Presidente costituisce la propria segreteria tecnica, con funzioni di assistenza agli organi collegiali e relative verbalizzazioni.
II responsabile della segreteria tecnica cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva e li controfirma.
In presenza di motivati casi di indifferibilità e urgenza, il Presidente ha la facoltà di disporre, con propria Ordinanza, su materie rimesse alla competenza degli Organi Collegialì dell'Ente, con l'obbligo di sottoporre, nella prima riunione utile, l'Ordinanza emessa all'Organo competente, per la ratifica.
II Presidente sottopone all'esame della Giunta Esecutiva atti e comportamenti di soggetti che ricoprono cariche federali, per le valutazioni di competenza di tale Organo, finalizzate all'eventuale deferimento dei medesimi al Collegio dei Probiviri.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
Il Presidente può delegare gli atti di sua competenza al Vicepresidente.
II Presidente può disporre ispezioni presso gli Enti federati e le Federazioni Sportive Aeronautiche.
II Presidente dell'AeCI designa, per il quadriennio il Presidente della Commissione Centrale Sportiva aeronautica tra i nominativi proposti per tale carica dalle FSA e dai rappresentanti di ciascuna specialità degli Aero Club Federati, convocati ai sensi del successivo Art. 46, da nominarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti .
II Presidente dell'AeCI nomina, per il quadriennio, i membri rappresentanti gli sport aeronautici previsti al primo comma dell'art. 6 del presente Statuto nella CCSA, su terne proposte per tali cariche dalle FSA e dai rappresentanti di ciascuna specialità degli Aero Club Federati, convocati ai sensi del successivo Art. 46.

Capo IV - GIUNTA ESECUTIVA
Art. 31
La Giunta Esecutiva è composta:

  • 1. dal Presidente dell'Aeroclub d'Italia, che la presiede,

  • 2. dai quattro membri, nominati con le modalità di cui all'art. 26, comma 1, numero 2, lettera a);

  • 3. dai due membri nominati secondo le modalità di cui all'art. 26, comma 1, numero 2, lettera b);

  • 4. dal Presidente della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica.

Alle riunioni della Giunta Esecutiva assistono il Direttore Generale e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
Per la validità delle riunioni della Giunta Esecutiva occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede.
La Giunta Esecutiva dura in carica quattro anni.

Art. 32
La Giunta Esecutiva:

  • 1) designa il Vice Presidente tra i componenti della Giunta stessa;

  • 2) fissa le tariffe per l'iscrizione nei registri che, per legge, sono istituiti e tenuti presso I'AeCI;

  • 3) predispone la misura delle quote di ammissione e annuali federative e associative da versarsi all'AeCI dagli Aeroclub locali, dalle FSA e dagli Enti Aggregati;

  • 4) propone al Consiglio Nazionale I'approvazìone dei bilanci preventivo e consuntivo e le eventuali variazioni del bilancio preventivo;

  • 5) nell'ambito delle linee generali fissate dal Consiglio Nazionale, definisce gli obiettivi, i programmi, i piani e le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione e attribuisce al Direttore Generale le risorse umane, strumentali e finanziarie occorrenti per la loro realizzazione;

  • 6) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli obiettivi assegnati e alle direttive impartite;

  • 7)determina, con delibera da sottoporre alla ratifica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e delle finanze, i compensi da corrispondere al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e ai Revisori;

  • 8) su proposta della CCSA approva i regolamenti concernenti lo sport;

  • 9) approva i regolamenti di carattere generale emanati dagli Aeroclub locali e dalle FSA federate;

  • 10) su proposta del Presidente dell'Aeroclub d'Italia costituisce Commissioni Consultive per l'esame e/o lo studio di particolari materie o problemi (di carattere medico; giuridico, ecc.) di interesse dell'Aeroclub d'Italia. Su proposta del Presidente ne nomina i componenti e ne determina i compensi. Istituisce inoltre, qualora ritenuto necessario, Commissioni temporanee, nominandone i componenti e stabilendone i compensi;

  • 11) approva le proposte di nomina di Presidenti Onorari e di Soci Onorari degli Aeroclub e delle FSA;

  • 12) designa i delegati che dovranno partecipare, in rappresentanza dell'AeCI, alle riunioni della FAI, dell'Europe Airsports e ai Congressi e alle manifestazioni nelle quali l'Ente ritiene di essere rappresentato;

  • 13) su proposta della CCSA, determina la composizione delle squadre e/o rappresentative dell'AeCI che partecipano ai Campionati e/o manifestazioni sportive internazionali;

  • 14) su indicazione della CCSA, propone al Consiglio Nazionale l'istituzione di nuove specialità aeronautiche o la modifica di quelle esistenti;

  • 15) propone al Consiglio Nazionale l'approvazione del Calendario Sportivo, predisposto dalla CCSA;

  • 16) dirime, quale amichevole compositore e su concorde richiesta di tutte le parti coinvolte, eventuali conflitti tra gli Aeroclub e/o le Federazioni Sportive Aeronautiche;

  • 17) concede e revoca il disciplinare di propria competenza alle scuole di ogni specialità;

  • 18) su proposta del Presidente dell'AeCI o, almeno, della metà più uno dei soci degli Aeroclub locali interessati, o dei Presidenti delle Associazioni affiliate alle FSA, delibera in merito allo scioglimento degli Organi Direttivi degli Enti suddetti e alla nomina di Commissari straordinari per la durata di 6 mesi, con possibilità di proroga fino ad un anno;

  • 19) delibera, su proposta del Presidente, la nomina di Commissari ad acta presso gli Aeroclub e le FSA Federate;

  • 20) delibera su proposta del Presidente dell'AeCI o su richiesta di almeno la metà più uno dei soci di un Aeroclub federato o della metà più uno dei Presidenti delle Associazioni affiliate ad una FSA, la messa in liquidazione degli Enti interessati, nominando il Commissario liquidatore;

  • 21) su proposta del Presidente dell'AeCI, esamina, per un eventuale inoltro al Collegio dei Probiviri, gli atti concernenti i soggetti che ricoprono cariche federali e che possano integrare gli estremi di violazioni di norme statutarie o etiche;

  • 22) impartisce al Direttore Generale gli indirizzi, sulla base delle linee generali strategiche approvate dal Consiglio Nazionale, per la corresponsione di contributi agli Enti federati;

  • 23) su proposta del Presidente dell'AeCI, nomina il Direttore Generale ed assume i Dirigenti e, nel caso di cui al quarto comma dell'articolo 34 del presente Statuto, li revoca dall'incarico;

  • 24) su proposta del Direttore Generale, approva i bilanci preventivi e consuntivi degli Enti Federati;

  • 25) delibera in ordine al periodo sperimentale per la concessione della Federazione agli Aeroclub e alle FSA, secondo la norma dell'art. 7 e dell' art. 12 del presente Statuto,

  • 26) delibera in ordine alla aggregazione degli Enti che ne facciano richiesta e alle eventuali revoche della stessa;

  • 27) concede e/o revoca alle Associazioni che svolgono attività aeronautiche l'affiliazione alle FSA. Tali concessioni e revoche possono essere delegate alle stesse Federazioni, con delibera del Consiglio Nazionale dell'AeCI;

  • 28) definisce il fabbisogno triennale di personale e i posti di organico da coprire nel predetto periodo;

  • 29) approva i regolamenti di carattere generale, relativi allo svolgimento dei servizi istituzionali dell'Ente, nonché i regolamenti di contabilità di cui al successivo art. 52;

  • 30) determina le misure e i modi di corresponsione dei rimborsi spese ai componenti degli Organi Direttivi degli Aeroclub locali e delle Federazioni Sportive Aeronautiche;

  • 31) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

  • 32) esamina le proposte di modifica dello Statuto dell'Aeroclub d'Italia, da sottoporre alla approvazione del Consiglio Nazionale;

  • 33) predispone il regolamento per l'attribuzione dei voti multipli ai membri del Consiglio Nazionale, secondo quanto previsto dal precedente articolo 25;

  • 34) delibera il conferimento, per motivate esigenze ed entro il limite numerico annuale di quindici, di incarichi di collaborazione ad esperti nelle materie di competenza istituzionale;

  • 35) decide su tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio Nazionale.

Capo V - DIRIGENZA - ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE
Art. 33
L'attività di valutazione e controllo strategico è affidata ad un nucleo di valutazione composto da tre membri nominati dalla Giunta Esecutiva, scelti tra esperti di valutazione. Gli uffici dirigenziali dell'AeroClub d'Italia sono determinati nel numero massimo di tre, così ripartiti: un ufficio di livello dirigenziale generale e due uffici di livello dirigenziale. Agli uffici di livello dirigenziali sono attribuite le funzioni di direzione di settori omogenei.

La disciplina dei profili organizzativi è rimessa ad apposito regolamento interno adottato dalla Giunta Esecutiva e soggetto alla approvazione della Autorità di vigilanza. La istruzione e la disciplina dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e del servizio di controllo interno sono rimesse ad apposito regolamento adottato dalla Giunta Esecutiva e soggetto alla approvazione dell'Autorità di vigilanza.

Art. 34

A. DIRETTORE GENERALE

II Direttore Generale è a capo degli Uffici e servizi dell'Aeroclub d'Italia, salvo quelli posti alle dirette dipendenze del Presidente, ed è nominato dalla Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente dell' Ente, secondo le modalità di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
II Direttore Generale assiste alle riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva.
II Direttore Generale coordina il lavoro di tutte le Commissioni.
II rapporto di impiego e il trattamento economico del Direttore Generale sono stabiliti in conformità alla legge 20 marzo 1975, n. 70; al DPCM 25 ottobre 1979, nonché al D.Lgs. 29/93 e loro successive modificazioni.
II Direttore Generale:

  • a) formula proposte ed esprime pareri al Presidente e agli Organi Collegiali di indirizzo politico-amministrativo;

  • b) definisce gli obiettivi che i dirigenti cui è sovraordinato devono perseguire; attribuisce loro le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; attribuisce loro inoltre gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni;

  • c) cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dalla Giunta Esecutiva;

  • d) adotta gli atti e i provvedimenti relativi all'organizzazione degli uffici dell'Ente, fatti salvi gli uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente;

  • e) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate;

  • f) dirige, controlla e coordina l'attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere di sostituzione in caso di inerzia, e propone l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale;

  • g) richiede direttamente pareri agli Organi Consultivi e risponde ai rilievi degli Organi di controllo;

  • h) svolge attività di organizzazione e gestione del personale, e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro.

II Direttore Generale riferisce alla Giunta Esecutiva sulle attività svolte.
Gli atti e i provvedimenti, adottati dal Direttore Generale, non sono suscettibili di ricorso gerarchico.

B. DIRIGENTI

II rapporto di impiego ed il trattamento economico dei Dirigenti è definito in conformità ai Contratti Collettivi Nazionali dell'Area relativa.
L'AeroClub d'Italia può assumere fino ad un dirigente con contratto a termine di diritto privato previa selezione da espletarsi secondo modalità definite dalla Giunta Esecutiva in conformità a quanto previsto dall'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
I dirigenti:

  • a. formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

  • b. curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

  • c. svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

  • d. dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

  • e. provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

C. DISPOSIZIONI COMUNI.

I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati, qualora non imputabili a causa di forza maggiore, comportano per il Direttore Generale e per i Dirigenti la possibilità di revoca dall'incarico, da adottarsi dalla Giunta Esecutiva dell'AeCI, a norma dell'articolo 32, punto 23 del presente Statuto.

Capo VI - COMMISSIONE CENTRALE SPORTIVA AERONAUTICA
Art. 35
La Commissione Centrale Sportiva Aeronautica (CCSA) è composta:

  • - dal Presidente, nominato a termini del penultimo comma dell'art. 30 del presente Statuto;

  • - dai rappresentanti degli sport aeronautici nominati dal Presidente dell'AeCI a termini dell'ultimo comma dell'art. 30;

  • - da un membro eletto dagli Aeroclub come previsto dall'art. 26, punto 3, lettera a), scelto tra i nominativi segnalati dagli Aeroclub federati.

La Commissione dura in carica quattro anni.
La CCSA esercita il potere sportivo, definito dalle norme del Codice Sportivo della Federazione Aeronautica Internazionale (FAI), che è rappresentata in Italia dell'Aeroclub d'Italia.
Le funzioni della CCSA sono rette da apposito regolamento, approvato dal Consiglio Nazionale.
Le attività sportive e i criteri informatori per il loro svolgimento dovranno trovare copertura nelle previsioni della programmazione finanziaria approvata dal Consiglio Nazionale.
II Presidente della Commissione Sportiva Centrale Aeronautica farà parte, in rappresentanza dell'Aeroclub d'Italia, della Commissione Nazionale Atleti del CONI.

Capo VII - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 36
La competenza a decidere le controversie di carattere sociale fra l'Aeroclub d'Italia e gli Enti Federati e aggregati è devoluta ad un apposito Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio Nazionale fra i Soci degli Aeroclub o fra persone che, per alta competenza o particolari doti, il Consiglio Nazionale ritenga di eleggere.
II Collegio dei Probiviri è chiamato a esaminare e decidere sui procedimenti proposti dalla Giunta Esecutiva nei confronti di soggetti che ricoprano cariche federali e sui ricorsi presentati da soci degli Enti Federati avverso provvedimenti disciplinari inflitti ai medesimi dalla Commissione permanente di disciplina per I'antidoping, ed ai sensi delle norme previste negli Statuti Tipo degli Aeroclub locali e delle Federazioni Sportive Aeronautiche.
II giudizio del Collegio è definitivo.
II collegio dei Probiviri dura in carica 4 anni.

Capo VIII - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 37
II controllo della gestione amministrativa contabile è esercitato da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica quattro anni.
I Revisori dei Conti sono nominati:

  • a) uno effettivo, con funzioni di Presidente del Collegio; ed uno supplente dal Ministero dell'economia e delle finanze;

  • b) due effettivi ed uno supplente dalla Giunta Esecutiva scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili ovvero tra persone in possesso di specifiche professionalità.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le sue attribuzioni in ottemperanza al disposto degli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto, applicabili.
Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti compete il trattamento di missione, oltre all'indennità di carica di cui all'art. 24.
Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti compete, inoltre, il gettone di presenza, di cui all'articolo 24, qualora partecipino alle riunioni degli Organi Collegiali per i quali sia prevista la corresponsione di tali gettoni.

Capo IX - SOSTITUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI COLLEGIALI - DECADENZA DI ORGANO COLLEGIALE - DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DELL'AeCI
Art. 38
In caso di dimissioni, assenze o impedimenti, anche non contemporanee, di alcuni membri, fino alla metà meno uno, di qualunque Organo collegiale, si fa luogo alla loro sostituzione, mediante surroga, fino alla scadenza dell'Organo collegiale di appartenenza.

Art. 39
La decadenza, per qualsiasi causa, di un Organo dell'Ente, non comporta la decadenza degli altri Organi. In tale caso si farà luogo al rinnovo, fino alla scadenza del quadriennio, dell'Organo decaduto.

Art. 40
Le dimissioni del Presidente dell'Aeroclub d'Italia, comportano l'automatica e contemporanea decadenza dell'intera Giunta Esecutiva.
II Presidente dimissionario resta in carica, per il disbrigo degli affari correnti, per sessanta giorni dalla data delle dimissioni ed entro trenta giorni dalla stessa data deve convocare il Consiglio Nazionale per la designazione del nuovo Presidente e della nuova Giunta Esecutiva. La data della seduta del Consiglio Nazionale deve essere fissata entro i sessanta giorni dalle dimissioni.

Capo X - CANDIDATURE - ELETTORATO - INCOMPATIBILITà
Art. 41
Per l'elezione o la designazione dei componenti degli Organi Collegiali e per la designazione del Presidente dell'Aeroclub d'Italia dovranno essere presentate, almeno trenta giorni prima delle votazioni, le candidature formali, sottoscritte da almeno cinque elettori interessati alle singole votazioni. Ogni elettore può sottoscrivere una sola candidatura per ogni tipo di votazione.
Le schede di candidatura, con le firme rese autentiche secondo le norme vigenti, dovranno essere depositate a mani del Direttore Generale.

Art. 42
Per esercitare il diritto di elettorato attivo e/o passivo e per la sottoscrizione delle candidature, occorre un'anzianità di tesseramento di almeno due anni, fatta eccezione per i membri esterni da eleggere negli Organi Collegiali, per i quali sia prevista tale partecipazione.

Art. 43
Le cariche di Presidente e Vice Presidente dell'Aeroclub d'Italia, di Presidente e membro, anche supplente, del Collegio dei Probiviri, di Presidente e componente dei Collegio dei Revisori dei Conti sono incompatibili con ogni altra carica sia a livello centrale che periferico, salvo quanto previsto per il Presidente della CCSA all'art.31, primo comma, num. 4.
L'appartenenza a un Organo Collegiale è incompatibile con qualunque altra carica elettiva in ambito AeCI, a meno che non sia espressamente previsto relativamente a una specifica Carica od Organo.
Qualunque carica presso un Aeroclub locale è incompatibile con cariche o incarichi presso altro Aeroclub o altra Federazione Sportiva Aeronautica o Associazione ad essa affiliata.

TITOLO VI 
COMMISSIONI

Capo I - GENERALITÀ
Art. 44
Presso l'Aeroclub d'Italia possono essere costituite Commissioni Consultive per l'esame e lo studio di particolari materie di interesse dell'Aeroclub d'Italia e Commissioni Temporanee per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico e/o amministrativo.

Art. 45
Tutte le suddette Commissioni si riuniscono ogni qualvolta ritenuto necessario, su convocazione dei rispettivi Presidenti, previa autorizzazione del Presidente dell' Aeroclub d'Italia.
II Presidente dell' AeCI e il Direttore Generale possono assistere ai lavori delle suddette Commissioni.

TITOLO VII
RAPPRESENTANTI DI SPECIALITA'

Art. 46
Le riunioni in sede nazionale dei rappresentanti di specialità presso gli Aeroclub federati per l'elezione del rappresentante di cui all'art. 25, primo comma, numero 11, nonché per la designazione dei membri della CCSA di cui all'art. 30, ultimo comma del presente Statuto, sono presiedute dal Presidente dell'AeCI o da un suo delegato e devono essere tenute almeno venti giorni prima della riunione del Consiglio Nazionale indetta ai sensi dell'art. 26 per il rinnovo delle cariche sociali.
La convocazione e le riunioni si svolgeranno come da apposito regolamento da approvarsi dalla Giunta Esecutiva dell'AeCI.

TITOLO VIII 
ANNO SPORTIVO

Art. 47
L'anno sportivo coincide con l'anno solare.

TITOLO IX 
AMM MINISTRAZIONE

Art. 48
II patrimonio dell'Aeroclub d'Italia comprende i beni immobili e mobili e tutti gli altri valori di cui l'Ente sia proprietario per acquisti, lasciti e donazioni.

I fondi disponibili del patrimonio sono investiti in mezzi strumentali aeronautici, ovvero in beni immobili che abbiano stretta e sostanziale attinenza con i compiti di istituto dell'Ente.

Art. 49
Le entrate dell'Aeroclub d'Italia comprendono:

  • a) le quote di ammissione degli Aeroclub e delle Federazioni Sportive Aeronautiche e quelle annuali degli Aeroclub, delle Federazioni Sportive Aeronautiche e degli Enti aggregati;

  • b) gli interessi dei titoli e le rendite dei beni immobili dell'Ente;

  • c) i proventi per prestazioni istituzionali;

  • d) i proventi per servizi e prestazioni rese a terzi, con tariffe approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

  • e) i contributi concessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero della Difesa e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

  • f) eventuali contributi di altre Amministrazioni o Enti diversi da quelli di cui al precedente punto e) che siano, comunque, interessati all'attività dell'AeCI;

  • g) ogni altro eventuale provento.

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati presso un Istituto di credito di interesse nazionale, prescelto a seguito di gara economica, secondo le leggi vigenti per gli Enti Pubblici in materia di Tesoreria Unica.

Tutte le operazioni di cassa debbono essere effettuate attraverso il suddetto Istituto.

Art. 50
L'esercizio finanziario va dal 1 ° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
II conto consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione della Giunta Esecutiva e a quella dei Revisori dei Conti, deve essere depositato presso la sede dell'Aeroclub d'Italia almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione del Consiglio Nazionale, che dovrà esaminare il conto stesso.

Art. 51
II bilancio preventivo e relativo programma annuale di attività nonché il conto consuntivo dell'Aeroclub d'Italia sono soggetti ad approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
A tal fine i bilanci devono essere trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 15 giorni dalla data della loro approvazione da parte del Consiglio Nazionale.
Entro lo stesso termine i bilanci devono essere trasmessi anche al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 52
Per l'amministrazione e la contabilità si applicano le disposizioni della Legge 20 marzo 1975, n. 70, del DPR 18 dicembre 1979, n. 696 e loro successive modificazioni e integrazioni.
L'AeroClub d'Italia può inoltre avvalersi della facoltà di cui all'art. 13, comma 1, lett. o), del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.419, con regolamenti adottati dalla Giunta Esecutiva e soggetti all'approvazione dell'Autorità di vigilanza.

TITOLO X 
DISPOSIZIONI DI ORDINE GENERALE

Art. 53
Qualora si verifichino situazioni particolari che possano compromettere l'attività dell'AeroClub d'Italia, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può disporre lo scioglimento degli organi dell'Ente e la nomina di un Commissario Straordinario.
II Commissario Straordinario deve provvedere al riordinamento dell'Ente e procedere, entro il termine massimo di un anno, alle nuove elezioni delle cariche sociali al fine di ripristinare la gestione ordinaria.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme vigenti in materia e, particolarmente, le Leggi 29 maggio 1954, n. 340 e 30 gennaio 1963, n. 141 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO XI 
MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 54
Le proposte di modifiche del presente Statuto debbono essere formulate dalla Giunta Esecutiva e/o dai rappresentanti di almeno la metà più uno degli Aeroclub federati e delle Federazioni Sportive Aeronautiche.
Le proposte di modifica sono inviate al Presidente dell'AeCI il quale, entro trenta giorni dal ricevimento, convoca il Consiglio Nazionale per le relative deliberazioni.
II Consiglio Nazionale approva le modifiche dello Statuto su proposta del Presidente. Per la validità di tali deliberazioni, occorre l'intervento di almeno due terzi dei membri. Le deliberazioni stesse sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Nazionale.
Le modifiche allo Statuto sono approvate con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

TITOLO XII 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 55
Entro tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del presente Statuto, le Associazioni che abbiano ottenuto la qualifica di Aeroclub e la federazione all'Aeroclub d'Italia in base alle norme precedentemente in vigore, dovranno adeguare, a pena di decadenza, il loro Statuto allo Statuto Tipo di cui al successivo art. 59.

Art. 56
I Presidenti e i Soci d'onore di cui all'art. 22 del presente Statuto, mantengono le qualifiche.

Art. 57
La realizzazione delle Scuole regionali di pilotaggio e di addestramento al volo, di cui al punto 3 dell'art. 4, ha luogo gradualmente sulla base di accordi che l'Aeroclub d'Italia prenderà con gli Aeroclub compresi nella Regione.

Art. 58
L'istituzione di nuove specialità o la modifica di quelle esistenti, di cui all'art. 6 del presente Statuto, comporta la modifica della composizione della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica, che sarà aumentata o diminuita dei membri relativi alle discipline interessate alla modifica.

Art. 59
Gli Statuti Tipo degli Aeroclub locali e delle Federazioni Sportive Aeronautiche, di cui agli artt. 7 e 13 del presente Statuto, sono approvati dal Consiglio Nazionale.
In casi particolari e per motivate esigenze, il Consiglio Nazionale può consentire deroghe agli Statuti Tipo di cui al presente articolo.

Art. 60
Entro cinque mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Federale approverà i Regolamenti concernenti l'elezione dei Rappresentanti degli Atleti, degli Enti Aggregati, delle Associazioni Benemerite e dei Rappresentanti di Specialità degli Aeroclub federati in seno al Consiglio Nazionale.
Entro i tre mesi successivi alla approvazione dei Regolamenti di cui al precedente comma, al termine dei quali decadono gli organi attualmente in carica, sarà completata la composizione del Consiglio Nazionale, con l'elezione dei rappresentanti degli Enti e Associazioni di cui al comma precedente.
Entro il mese successivo il Presidente dell'AeCI convocherà il Consiglio Nazionale per il rinnovo delle cariche.


 

STATUTO TIPO DEGLI AEROCLUB LOCALI

 

TITOLO I 
COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1
L'Aeroclub (AeC), nel territorio di sua competenza, esercita, senza fini di lucro, attività sportiva, didattica, turistica e promozionale nei settori del volo a motore o a vela e dell'acrobazia con velivoli o con alianti, del volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti o non provvisti di motore, del paracadutismo sportivo, del volo in pallone o dirigibile, dell'aeromodellismo, del volo simulato e dell'autocostruzione aeronautica amatoriale. Tali attività vengono definite in seguito con la parola "Specialità" seguita dalla relativa specificazione.
In particolare l'Aeroclub deve perseguire, nel quadro delle attività di cui al precedente comma, la formazione di una coscienza aeronautica della gioventù.
Inoltre l'Aeroclub promuove e incoraggia ogni altra forma di attività nel campo aeronautico sportivo e di volontariato nell'ambito della Protezione Civile ed in ogni altro settore. Svolge propaganda aeronautica; diffonde la cultura aeronautica e collabora con la pubblica Autorità locale nello studio o nella risoluzione dei problemi che la interessano; opera comunque al fine di sviluppare le attività aeronautiche in ogni loro aspetto. L'Aeroclub può svolgere attività a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici, ai sensi della lettera b) del comma 2 bis dell'art.108 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), come modificato dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460.
L'Aeroclub può svolgere, entro i limiti prescritti dalla vigente legislazione, ogni attività connessa agli scopi istituzionali, sia direttamente che in forma partecipata.
L'Aeroclub è Associazione Sportiva Dilettantistica e, in quanto tale, non può prevedere né effettuare, neanche in modo indiretto, distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi, di riserve e di capitale. Eventuali avanzi di gestione, provenienti da attività commerciali legalmente consentite e gestite obbligatoriamente in contabilità separata, devono essere reinvestiti nel potenziamento dell'attività statutaria.
L'Aeroclub è soggetto di diritto privato e può anche assumere la forma della Società a responsabilità limitata, con Statuto che escluda espressamente il fine di lucro, inteso come divieto di distribuzione di utili, anche in modo indiretto.
Per ciascuna specialità, che abbia almeno quindici soci attivi, muniti dei titoli aeronautici sportivi prescritti in corso di validità, può essere costituita negli Aero Club locali apposita sezione sportiva. I componenti di dette Sezioni eleggono, in riunioni separate da tenere prima delle Assemblee di cui al successivo articolo 9, un rappresentante di specialità, che entra a far parte del Consiglio Direttivo dell'Aero Club locale.
Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 4, comma 1, n. 8 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia (AeCI).

TITOLO II 
S O C I

ART. 2
Sono ascrivibili a soci dell'Aeroclub:

a) coloro che hanno conseguito una delle licenze o titoli aeronautici di seguito indicati, anche se scaduti di validità

  • - licenza di pilota di velivolo,

  • - licenza di pilota di elicottero;

  • - licenza di pilota di aliante;

  • - licenza di pilota di autogiro;

  • - licenza di pilota di dirigibile;

  • - licenza di pilota di pallone libero

  • - licenza di paracadutista sportivo;

  • - attestato per l'effettuazione dell'attività di volo da diporto o sportivo (VDS);

  • - attestati A e B di volo a vela;

  • - attestato di aeromodellista

  • - attestato per l'attività di volo simulato;

  • - licenza di navigatore;

  • - licenza di tecnico di volo;

  • - licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica;

  • - altri che il Consiglio Nazionale dell'AeCI, su proposta della Giunta Esecutiva, deliberi di aggiungere;

b) gli allievi aspiranti ai titoli aeronautici di cui alla precedente lettera a);

c) altre persone interessate alle attività istituzionali, compresi gli operatori di autocostruzione aeronautica.

I soci delle categorie a) e b) devono costituire la maggioranza dei soci ascritti all'Aeroclub locale.
Per l'elezione alle cariche degli Aeroclub locali, vigono le ineleggibilità e le incompatibilità di cui agli artt. 24 e 43 dello Statuto dell'Aeroclub d'Italia.
è in facoltà degli Aeroclub locali di conferire speciali distinzioni, diplomi e medaglie, nonché di proporre alla Giunta Esecutiva dell'Aeroclub d'Italia, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto dell'AeCI, la nomina a Presidente Onorario e Socio Onorario dell'Aeroclub locale.
Tutti i soci dell'Associazione Italiana dei Pionieri e i Soci d'Onore nominati dall'Aeroclub d'Italia sono soci dell'Aeroclub nelle cui circoscrizioni risiedono, con esonero dal pagamento delle quote sociali.
Chi aspira ad ottenere la qualifica di socio deve presentare apposita domanda sottoscritta da due soci presentatori dello stesso Aeroclub.
Sull'accoglimento della domanda si pronuncia, con insindacabile giudizio, il Consiglio Direttivo dell'Aeroclub.
L'accoglimento della domanda deve essere seguito dal versamento degli importi stabiliti per la quota di ammissione e per la quota di associazione. L'iscrizione nel Libro dei Soci decorre dalla data di tale versamento.

ART. 3
Le misure delle quote di associazione e di ammissione dei soci sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Aeroclub, osservati i limiti stabiliti dalla Giunta Esecutiva dell'Aeroclub d'Italia. Speciali facilitazioni possono essere previste per i soci minorenni, per i soci maggiorenni prima del compimento del 26° anno di età, per i soci che abbiano compiuto il 60° anno e per i disabili.
Le quote sociali devono essere versate entro il mese di febbraio di ogni anno.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro tale termine comporta l'automatica decadenza dalla qualità di socio.

ART. 4
I soci hanno diritto di partecipare alle attività dell'Aeroclub, di usufruire dei vantaggi derivanti dalla sua organizzazione e di godere dei benefici inerenti alla sua struttura. Alle attività dell'Aeroclub possono partecipare, con particolari facilitazioni, i soci di altri Enti e Associazioni federati all'Aeroclub d'Italia.
L'Aeroclub locale, attraverso apposite convenzioni, può intrattenere rapporti di collaborazione e scambio con altri Enti o Associazioni federati o aggregati, anche indirettamente, con l'Aeroclub d'Italia.

ART. 5
La qualità di socio si perde per decadenza, nei casi previsti dall'art. 3, per volontarie dimissioni, per radiazione.
La radiazione è pronunciata dalla Commissione di Disciplina dell'Aeroclub, previa contestazione degli addebiti nei confronti del socio che abbia compiuto atti disonorevoli, abbia mancato ai doveri sociali, abbia compiuto gravi atti di indisciplina di volo o gravi violazioni sportive comportanti sanzioni e squalifiche, o che abbia danneggiato l'interesse materiale, l'immagine o il prestigio dell'Aeroclub o dell'AeCI.
La radiazione comporta il divieto di associazione e comunque l'esercizio di attività presso altro Ente o Associazione federati all'AeCI.
Contro i provvedimenti della Commissione di Disciplina è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri dell'Aeroclub d'Italia entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione stessa.
II ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento.

ART. 6
Hanno voto deliberativo nelle Assemblee e possono rivestire cariche sociali, salve le limitazioni previste dagli artt. 24 e 43 dello Statuto AeCI, i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale e con anzianità di appartenenza al Sodalizio di almeno 6 mesi.
I soci dell'Associazione Italiana Pionieri e i Soci Onorari nominati dell'Aeroclub d'Italia, possono partecipare alle Assemblee e rivestire cariche sociali, ma non possono esercitare il diritto di voto.
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Può tuttavia essere previsto, a carico dell'Aeroclub, un rimborso per le spese sostenute per l'esercizio del mandato dai componenti degli Organi dell'Aeroclub e dal Presidente, nella misura e nei modi deliberati dal Consiglio direttivo.
I soci che abbiano rapporto di dipendenza dall'Aeroclub o comunque siano da esso a qualunque titolo rimunerati, non possono rivestire alcuna carica sociale. Essi possono partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto di voto.

TITOLO III 
ORGANI DELL'AEROCLUB

Capo I GENERALITà
ART. 7
Organi dell' Aeroclub locale sono:

  • - l'Assemblea dei Soci;

  • - il Consiglio Direttivo;

  • - il Comitato Esecutivo;

  • - il Presidente;

  • - la Commissione di Disciplina;

  • - il Collegio dei Revisori dei Conti.

Capo II ASSEMBLEA
ART 8
L'Assemblea è costituita da:

  • - il Presidente dell'Aeroclub, che la presiede;

  • - i membri del Consiglio Direttivo;

  • - tutti i soci, fatte salve le limitazioni di cui al precedente art. 6.

Ogni socio può esprimere un solo voto.
L'Assemblea è sovrana per il conseguimento degli scopi sociali e può essere convocata in sessione ordinaria e/o straordinaria.

ART. 9
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'Aeroclub entro i mesi di marzo e ottobre di ciascun anno per deliberare:

  • a) entro il mese di marzo sul conto consuntivo e sulla relazione delle attività svolte nell'anno precedente;

  • b) entro il mese di ottobre sul bilancio preventivo e sul programma di massima per l'anno successivo;

  • c) su tutte le materie che ad essa vengano sottoposte dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea elegge, mediante voto segreto, il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 10
L'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata, con predisposto ordine del giorno, da almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

ART. 11
La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale e con invito spedito mediante lettera raccomandata a ogni socio, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'avviso e l'invito devono indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. La riunione in seconda convocazione non può avere luogo prima che siano trascorse 24 ore da quella fissata per la prima convocazione.
Non sono ammesse deleghe per l'esercizio dei diritto di voto.

ART. 12
L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
Salvo il disposto dell'art.17, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Capo III - CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 13
II Consiglio Direttivo dell'Aeroclub è composto:

  • 1. dal Presidente dell'Aeroclub che lo convoca per iscritto, con il relativo ordine del giorno, e lo presiede;

  • 2. da cinque Consiglieri eletti dall'Assemblea, tra i quali il Consiglio elegge un Vice Presidente;

  • 3. da un consigliere per ognuna delle sezioni di specialità costituite in seno all'Aero Club.

I Consiglieri di cui al precedente punto 3 vengono eletti secondo le norme emanate dall'Aero Club d'Italia.
Su proposta dello stesso Consiglio Direttivo la Giunta Esecutiva dell'AeCI può autorizzare l'aumento, fino ad un massimo di nove, del numero dei Consiglieri di cui al n.2 del presente articolo, per gli Aeroclub che abbiano un numero di soci non inferiore a 500.
I Consiglieri durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.

ART. 14
II Consiglio Direttivo è l'Organo di esecuzione delle delibere assembleari e può deliberare su tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea.
Predispone i bilanci preventivi e consuntivi.
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
II Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Capo IV COMITATO ESECUTIVO
ART. 15
II Comitato Esecutivo dell'Aeroclub è composto:

  • 1. dal Presidente dell'Aeroclub, che lo convoca e lo presiede;

  • 2. dal Vicepresidente dell'Aeroclub;

  • 3. da un membro eletto dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri eletti dall'Assemblea.

ART. 16
II Comitato Esecutivo ha tutti i poteri per la ordinaria amministrazione e per gli atti di straordinaria amministrazione delegati dal Consiglio Direttivo. Gli atti e i contratti per i quali il Codice Civile prescrive la forma scritta restano di competenza del Consiglio Direttivo.
II Comitato Esecutivo può delegare il compimento di determinate attività a singoli membri del Consiglio Direttivo.

Capo V - PRESIDENTE
ART. 17
II Presidente dell'Aeroclub é eletto dall'Assemblea con votazione a scheda segreta a maggioranza dei due terzi in primo scrutinio e a maggioranza assoluta in secondo o successivo scrutinio.
Dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

ART. 18
II Presidente ha la legale rappresentanza dell'Aeroclub.
II Presidente è competente a deliberare, in caso di indifferibilità ed urgenza, i provvedimenti che si rendessero necessari, da presentare alla ratifica del Comitato Esecutivo o del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
II Presidente può delegare al Vicepresidente o ad un membro del Consiglio Direttivo la firma degli atti di ordinaria amministrazione.
II Presidente può delegare il Vicepresidente o un membro del Consiglio Direttivo a presiedere l'Assemblea.

Capo VI - COMMISSIONE DI DISCIPLINA
ART. 19
La Commissione di Disciplina è composta dal Presidente dell'Aeroclub, che la presiede, dal Vicepresidente e dal Consigliere più anziano di età.
La Commissione di Disciplina infligge le seguenti sanzioni:

  • 1. II rimprovero scritto.

  • 2. La sospensione fino ad un anno.

  • 3. La radiazione.

II Presidente dell'Aeroclub contesta gli addebiti al socio con lettera raccomandata, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni. Trascorso tale termine, anche in assenza di controdeduzioni del socio, la Commissione di Disciplina commina le sanzioni nei confronti del socio che abbia:

  • a) compiuto atti disonorevoli;

  • b) mancato ai doveri sociali;

  • c) compiuto atti di indisciplina di volo;

  • d) compiuto violazioni sportive;

  • e) danneggiato, in qualunque modo, l'interesse materiale o l'immagine, il prestigio, il buon nome dell'AeC o dell'AeCI;

  • f) compiuto atti diretti a turbare l'ordinato svolgimento delle attività sociali.

Le decisioni della Commissione di Disciplina sono comunicate al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART 20
Contro i provvedimenti della Commissione di Disciplina è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri dell'Aeroclub d'Italia entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione.
II ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento disciplinare.
La decisione del Collegio dei Probiviri dell'Aeroclub d'Italia è provvedimento definitivo.
In caso di annullamento della sanzione, al socio non spetta alcun risarcimento.
La radiazione pronunciata dalla Commissione di Disciplina comporta anche il divieto ad associarsi ad altro Ente o Associazione anche indirettamente federati all'AeCI.
La radiazione e le sanzioni di cui al precedente comma possono essere ridotte o condonate con delibera motivata della Giunta Esecutiva dell'AeCI, non prima che sia trascorso un biennio dalla data del provvedimento definitivo.

Capo VII - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART. 21
II controllo dell'amministrazione dell'Aeroclub è affidato ad un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Revisori eletti dall'Assemblea, i quali eleggono, tra di loro, il Presidente del Collegio. Essi durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
I Revisori esaminano i bilanci, i conti consuntivi, i registri delle deliberazioni, gli atti giustificativi delle spese, la contabilità e presentano le loro relazioni con le conclusioni e le proposte al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.
I verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori devono essere raccolti in apposito registro custodito presso la sede dell'Aeroclub.
I Revisori dei Conti assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Capo VIII - SOSTITUZIONE NEGLI ORGANI COLLEGIALI DECADENZE E DIMISSIONI
ART. 22
In caso di dimissioni o decadenza di alcuni membri, fino alla metà meno uno, di qualunque Organo Collegiale, si fa luogo alla loro sostituzione, mediante surroga.
II membro surrogato resta in carica fino alla scadenza dell'Organo Collegiale.
In caso di dimissioni o decadenza, anche non contemporanee, della metà dei componenti dell'organo collegiale, si verifica la decadenza dello stesso.
La decadenza, per qualsiasi causa, di un Organo dell'AeC, salvo quanto previsto nel successivo art. 23, non comporta la decadenza degli altri organi. In tale caso, si fa luogo al rinnovo, fino alla scadenza del quadriennio, dell'Organo decaduto.

ART. 23
Le dimissioni del Presidente dell'Aeroclub comportano l'automatica e contemporanea decadenza del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, nonché del Collegio dei Revisori dei Conti.
II Comitato Esecutivo resta in carica per il disbrigo degli affari correnti, per sessanta giorni dalla data delle dimissioni. Entro trenta giorni dalla stessa data, il Comitato Esecutivo deve convocare l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. La data dell'Assemblea dei Soci deve essere fissata, in ogni caso, entro sessanta giorni dalle dimissioni o dalla cessazione dalla carica per qualsiasi altro motivo.

TITOLO IV 
AMMINISTRAZIONE

ART. 24
II Patrimonio dell'Aeroclub è costituito:

  • a) da tutti i beni mobili e immobili e dagli altri valori di proprietà dell'Aeroclub;

  • b) dai beni mobili e immobili dei quali l'Aeroclub venisse, a qualsiasi titolo, in possesso.

ART. 25
Le entrate dell'Aeroclub sono costituite:

  • a) dalle rendite patrimoniali;

  • b) dalle quote di ammissione e dalle quote annuali, di contributo ordinario e straordinario dei soci;

  • c) dai contributi volontari e dalle donazioni di persone o Enti pubblici e privati;

  • d) da proventi derivanti dalla attività istituzionale e da altre attività consentite;

  • e) dai fondi introitati a seguito di raccolte pubbliche occasionalmente svolte dall'AeC in presenza di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e per i quali deve essere redatto e conservato il rendiconto di cui all'art. 8 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460;

  • f) da eventuali contributi dell'AeCI e di altre Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'art. 9 del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n° 517.

ART. 26
I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati presso uno o più Istituti di credito, motivatamente scelti dal Consiglio Direttivo, con criteri di massima trasparenza.
I prelevamenti sono effettuati a firma del Presidente o di un suo delegato, ai sensi del precedente art. 18.

ART. 27
L'anno finanziario coincide con l'anno solare.
II Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo e li sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci.
Ai bilanci e conti di cui al comma precedente va data adeguata pubblicità. Essi sono inviati all'Aeroclub d'Italia entro venti giorni dalla data di approvazione, a norma dell'art. 8 dello Statuto dell'AeCI.

ART. 28
Presso l'Aeroclub devono essere conservati i registri previsti dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, ed in ogni caso:

  • a) il Libro dei Verbali dell'Assemblea;

  • b) il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;

  • c) il Libro dei Verbali del Comitato Esecutivo;

  • d) il Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti;

  • e) il Libro dei Verbali della Commissione di Disciplina;

  • f) il Libro dei Soci, che deve essere aggiornato trimestralmente.

I suddetti libri devono essere tenuti in conformità alla normativa vigente.

TITOLO V 
ATTIVITA' SPORTIVA

ART. 29
Ogni anno, entro i termini indicati dell'Aeroclub d'Italia, l'Aeroclub sottopone all'AeCI le proposte concernenti l'attività sportiva, per il suo coordinamento nel quadro dell'attività sportiva nazionale.
II Presidente dell'AeC propone all'Aeroclub d'Italia, per la nomina, i Commissari Sportivi, i quali durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

TITOLO VI 
SCIOGLIMENTO DELL'AEROCLUB O DEGLI ORGANI SOCIALI

ART. 30
Lo scioglimento dell'Aeroclub può essere deliberato dai due terzi dei soci.
In caso di scioglimento, l'Aeroclub d'Italia provvede alla nomina di un Commissario liquidatore e indica l'Associazione, dalle analoghe finalità, cui devolvere il patrimonio, ovvero prescrive la destinazione dello stesso al fini di pubblica utilità, dedotto il capitale sociale per i Sodalizi costituiti in forma societaria.
I Revisori dei Conti in carica al momento della messa in liquidazione, continuano a esercitare le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

Art. 31
La Giunta Esecutiva dell'Aeroclub d'Italia può, per gravi motivi dalla stessa rilevati o a richiesta della metà più uno dei soci, sciogliere gli Organi dell'Aeroclub e nominare un Commissario straordinario, il quale assume i poteri degli Organi disciolti. II Commissario resta in carica per sei mesi per provvedere alla ricostituzione della amministrazione ordinaria. Tale termine può essere prorogato, in caso di necessità, dal Presidente dell'Aeroclub d'Italia fino ad un anno.
Per la verificata inosservanza di specifiche norme statutarie da parte dell'Aeroclub, la Giunta Esecutiva dell'AeCI, ai sensi dell'art. 32, punto 19 dello Statuto AeCI, può nominare uno o più Commissari "ad acta", che provvedono all’espletamento dell'incarico nei termini prescritti dalla stessa Giunta Esecutiva. Gli oneri relativi sono a carico dell'Aeroclub locale.

TITOLO VII 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 32
Tutti gli Organi dell'Aeroclub in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, decadono.
Restano in carica il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti per il disbrigo degli affari correnti. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, previa convocazione da parte del Presidente, dovrà tenersi l'Assemblea dei soci per l'adeguamento dello Statuto dell'Aeroclub locale alle norme del presente Statuto Tipo, nonché l'Assemblea elettiva per l'elezione degli organi previsti dal nuovo Statuto.


 

PRINCIPI INFORMATORI DELLO STATUTO TIPO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE AERONAUTICHE

 

TITOLO I 
COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1
Le Federazioni Sportive Aeronautiche (FSA) raggruppano in rapporto federativo le associazioni che esercitano attività sportiva in una delle specialità di cui all'art. 6, n. 1 dello Statuto dell'Aeroclub d'Italia (AeCI), in conformità al disposto dell'art. 15 del medesimo Statuto dell'AeCI.
Può essere costituita una sola FSA per ciascuna delle specialità di cui allo stesso art. 6, n. 1 dello Statuto dell'AeCI.
II riconoscimento di una FSA da parte dell'AeCI avviene con la procedura prevista dall'art. 32, n. 25 dello Statuto dell'AeCI, per quelle Federazioni che posseggano i requisiti di cui all'art. 13 dello stesso Statuto AeCI.

ART. 2
Le FSA sono Enti di diritto privato e hanno lo scopo di svolgere, senza fini di lucro, le attività di cui all'art.4 dello Statuto AeCI, con esclusione della attività aerodidattica finalizzata al rilascio di titoli professionali.
Nello svolgimento di tali attività, le FSA e le Associazioni ad esse federate non potranno prevedere né effettuare, anche in modo indiretto, distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi, di riserve e di capitale.
Alle FSA si applicano gli artt.8, 9 (commi 2 e 3) e 10 dello Statuto dell'Aeroclub d'Italia.

TITOLO II 
FEDERAZIONE ALL' AEROCLUB D'ITALIA

ART. 3
Le singole FSA, al fine di ottenere la federazione all'Aeroclub d'Italia, debbono avere i requisiti richiesti dagli articoli 12 e 13 dello Statuto AeCI.

ART. 4
La federazione all'Aeroclub d'Italia è concessa, su domanda della singola Federazione, dalla Giunta Esecutiva dell'AeCI, secondo il disposto dell'art. 6, ultimo comma, dello Statuto AeCI.

La qualità di Federazione Sportiva Aeronautica federata all'Aeroclub d'Italia si perde nei casi previsti dall'articolo 16 dello Statuto dell'AeCI.

TITOLO III 
ORGANI SOCIALI

CAPO - I GENERALITà
ART. 5
Organi sociali delle Federazioni Sportive Aeronautiche sono:

  • a) l'Assemblea dei Presidenti delle Associazioni affiliate;

  • b) il Consiglio Federale;

  • c) il Presidente;

  • d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

  • e) il Collegio dei Probiviri (facoltativo).

CAPO II - ASSEMBLEA
ART. 6
L'Assemblea è costituita dal Presidente della Federazione, dai membri del Consiglio Federale, dai Presidenti delle Associazioni affiliate e dal Rappresentante degli Atleti, eletto secondo il Regolamento predisposto dalla Giunta Esecutiva dell'AeCI e approvato dal Consiglio Nazionale dell'AeCI.
Ciascun componente dell'Assemblea ha diritto ad un voto. Possono, tuttavia, essere previsti voti multipli, fino ad un massimo di cinque, per i Presidenti delle Associazioni che hanno acquisito particolari meriti sportivi, secondo l'apposito Regolamento predisposto dalla Giunta Esecutiva dell'AeCI.
Possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, i Rappresentanti delle Sezioni della stessa specialità oggetto della Federazione, che siano stati eletti ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, dello Statuto tipo degli Aero Club locali.
L'Assemblea, nel rispetto delle norme contenute nello Statuto dell'Aeroclub d'Italia, ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali. Essa è ordinaria o straordinaria.

ART. 7
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente della FSA due volte l'anno entro i mesi di aprile e di novembre per deliberare:

  • - entro il mese di aprile, sul conto consuntivo e sulla relazione dell'attività svolta nell'anno precedente;

  • - entro il mese di novembre sul bilancio preventivo e sul programma di massima dell'anno successivo;

  • - su tutte le materie che ad essa vengono sottoposte dal Consiglio Federale.

Essa elegge, a scrutinio segreto, il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale e un Revisore dei Conti.

ART. 8
L'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio Federale lo ritenga necessario o su richiesta motivata, con predisposto Ordine del Giorno, da almeno un terzo delle Associazioni affiliate.

ART. 9
La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale e con invito, spedito mediante lettera raccomandata, ad ogni componente l'Assemblea stessa almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'avviso e l'invito devono indicare gli argomenti posti all'Ordine dei giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. La riunione in seconda convocazione non può aver luogo prima di 24 ore da quella fissata per la prima convocazione.
Non solo ammesse deleghe per l'esercizio del diritto di voto.
è ammesso l'esercizio del voto per corrispondenza, secondo le norme previste dal comma 5 dell'art. 2532 CC.

ART. 10
L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la stessa, o, in presenza di voti multipli ai sensi del precedente art. 6, della metà più uno dei voti complessivamente spettanti ai membri dell'Assemblea stessa (comma 4 art. 2532 CC). La riunione in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
Salvo che per l'elezione del Presidente della Federazione, le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta.
Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Capo III - CONSIGLIO FEDERALE
ART. 11
II Consiglio Federale è composto:

  • 1.dal Presidente della Federazione, che lo convoca e lo presiede;

  • 2. da cinque Consiglieri eletti dall'Assemblea, tra i quali il Consiglio elegge il Vicepresidente.

II numero dei Consiglieri può essere elevato a nove, nel caso che il numero dei soci delle Associazioni federate sia superiore a mille.
II Consiglio dura in carica quattro anni.

ART. 12
Il Consiglio Federale è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e può deliberare su tutte le materie non specificatamente riservate alla competenza dell'Assemblea.
Per la validità delle adunanze del Consiglio Federale occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
II Consiglio delibera a maggioranza di voti. In caso di parità decide il voto di chi presiede.
Può essere prevista una Giunta Esecutiva della FSA, presieduta dal Presidente della FSA stessa e composta da un numero minimo di tre membri.
II Consiglio Federale propone al Presidente dell'Ae.C.I:

  • il candidato della FSA per la carica di Presidente della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica, -

  • una terna di nominativi ai fini della nomina del rappresentante della specialità nella medesima Commissione Centrale Sportiva Aeronautica.

Capo IV  - PRESIDENTE
ART. 13
II Presidente della Federazione è eletto dall'Assemblea con votazione a scheda segreta, a maggioranza di due terzi al primo scrutinio e a maggioranza assoluta nei successivi.
Dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

ART. 14
II Presidente ha la legale rappresentanza della FSA.
In casi di indifferibilità e urgenza, il Presidente è competente a deliberare i provvedimenti ritenuti necessari, da presentare alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
II Presidente può delegare la firma degli atti di ordinaria amministrazione al Vicepresidente.

CAPO V - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART. 15
II controllo della amministrazione della Federazione è affidato ad un Collegio composto da tre Revisori dei conti, scelti od eletti fra soggetti iscritti all'Albo dei Revisori contabili, dei quali uno eletto dall'Assemblea, due, tra i quali il Presidente, nominati dalla Giunta Esecutiva dell'Aeroclub d'Italia. Essi durano in carica 4 anni e possono essere rieletti o riconfermati.
I Revisori esaminano i bilanci, i conti consuntivi, i registri delle deliberazioni, gli atti giustificativi delle spese, la contabilità e presentano le loro relazioni con conclusioni e proposte al Consiglio o all'Assemblea.
I verbali delle riunioni del Collegio devono essere raccolti in apposito registro custodito nella sede della Federazione.
I Revisori assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Federale senza diritto di voto.

CAPO VI - SOSTITUZIONI DI MEMBRI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DECADENZA DI ORGANO COLLEGIALE E DIMISSIONI DEL PRESIDENTE
ART. 16
In caso di dimissioni, assenza e impedimenti, anche non contemporanei, di alcuni membri, fino alla metà meno uno, di qualunque Organo Collegiale, si fa luogo alla loro sostituzione, mediante surroga se possibile. I membri surrogati restano in carica fino alla scadenza del quadriennio.

ART. 17
La decadenza, per qualsiasi causa, di un Organo dell'Ente, non comporta la decadenza degli altri Organi. In tale caso, si farà luogo al rinnovo, fino alla scadenza del quadriennio dell'Organo decaduto.

ART. 18
Le dimissioni del Presidente della Federazione comportano l'automatica e contemporanea decadenza del Consiglio Federale.
II Presidente dimissionario resta in carica, per il disbrigo degli affari correnti, per sessanta giorni dalla data delle dimissioni ed entro trenta giorni dalla stessa data deve convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Federale. La data dell'Assemblea deve essere, comunque, fissata entro i sessanta giorni dalla data delle dimissioni o da quella di cessazione dalla carica per qualsiasi altro motivo.

TITOLO IV 
CANDIDATURE - ELETTORATO - INCOMPATIBILITA'

ART. 19
Per quanto concerne le norme relative alle candidature, all'elettorato attivo e passivo e alle incompatibilità, si applicano le norme di cui al Titolo V, Capo X, articoli 41-42 e 43 dello Statuto dell'Aeroclub d'Italia.

TITOLO V 
AMMINISTRAZIONE

ART. 20
Per la gestione amministrativa delle Federazioni Sportive Aeronautiche, si applicano le norme previste all'art.17 dello Statuto dell'AeCI.

ART. 21
II patrimonio delle FSA è costituito:

  • a) da tutti i beni mobili e immobili e dagli altri valori di proprietà delle Federazioni;

  • b) dai beni mobili e immobili dei quali le FSA venissero, a qualsiasi titolo, in possesso.

ART. 22
Le entrate delle FSA sono costituite :

  • 1) dalle rendite patrimoniali;

  • 2) dalle quote di ammissione e dalle quote annuali, nonché dai contributi ordinari e straordinari delle Associazioni affiliate,

  • 3) dai contributi volontari e dalle donazioni di persone o Enti;

  • 4) dai proventi derivanti dalla attività istituzionale e dalle gestioni speciali delle Federazioni;

  • 5) dagli eventuali contributi da parte dell'Aeroclub d'Italia;

  • 6) da ogni altra eventuale entrata.

ART. 23
I fondi occorrenti per la ordinaria gestione sono depositati presso uno o più Istituti di credito, scelti dal Consiglio Federale, con un criterio di massima trasparenza.
I prelevamenti sono effettuati dal Presidente della FSA interessata o da un suo delegato.

ART. 24
L'anno finanziario delle FSA coincide con l'anno solare.
II Consiglio Federale predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo e li sottopone all'Assemblea dei Presidenti delle Associazioni affiliate, in tempo utile per le deliberazioni di cui all'art. 7 del presente Statuto.
Entro 10 giorni dalle delibere di cui sopra, il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono inviati all'Aeroclub d'Italia per l'approvazione a termine del punto 24 dell'art. 32 dello Statuto dell'Aeroclub d'Italia.

TITOLO VI 
ATTIVITA' SPORTIVA

ART. 25
Ogni anno, entro i termini fissati dall'Aeroclub d'Italia, le Federazioni sottopongono al predetto Ente il programma concernente la propria attività sportiva per l'anno successivo, per il coordinamento nel quadro sportivo nazionale e l'approvazione.
I Presidenti delle Federazioni sottopongono all'Aeroclub d'Italia i nominativi per la nomina a Commissari sportivi, i quali durano in carica un anno e possono essere confermati.

TITOLO VII 
SCIOGLIMENTO DELLE FEDERAZIONI O DEGLI ORGANI SOCIALI

ART. 26
Lo scioglimento di una Federazione può essere richiesto dai due terzi dei Presidenti delle Associazioni affiliate ed è deliberato dalla Giunta Esecutiva dell'Aeroclub d'Italia.
In caso di scioglimento, l'Aeroclub d'Italia provvede alla nomina di un Commissario liquidatore e indica l'Ente dalle finalità analoghe cui devolvere il patrimonio, o prescrive la destinazione dello stesso a fini di pubblica utilità.
I Revisori dei Conti, in carica al momento della messa in liquidazione, continuano a esercitare le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

ART. 27
Su proposta del Presidente dell'AeCI, per gravi motivi rilevati o per richiesta della metà più uno dei Presidenti delle Associazioni affiliate, la Giunta Esecutiva dell'AeCI può sciogliere gli Organi Sociali della Federazione, ai sensi dell'art.32, punto 18 dello Statuto AeCI, e nominare un Commissario straordinario, il quale assume, per un periodo di sei mesi, tutti i poteri degli Organi disciolti per provvedere alla loro ricostituzione. Tale periodo può essere prorogato.
Per la verificata inosservanza di specifiche norme statutarie da parte della Federazione, la Giunta Esecutiva dell'AeCI, può nominare Commissari "ad acta", che provvedono all'espletamento dell'incarico nei termini prescritti dalla Giunta Esecutiva.
Gli oneri relativi all'espletamento degli incarichi di cui ai precedenti commi sono a carico della Federazione.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28
Le Associazioni che intendono affiliarsi ad una delle FSA sono Enti di diritto privato e debbono avere i requisiti di cui all'art. 15 dello Statuto dell'AeCI e debbono dotarsi di ordinamento che non contrasti con il citato Statuto e con i principi informatori dello Statuto tipo degli Aeroclub locali.

ART. 29
II Presidente dell'Aeroclub d'Italia può disporre anche ispezioni atte ad accertare il possesso e/o il mantenimento dei requisiti necessari alla qualifica federativa delle FSA e alla affiliazione delle Associazioni alle FSA.


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pagina di Angela Gigante