1 - Costituzione
della Confederazione degli Sport dell’aria
La Confederazione degli Sport dell’aria,
che viene identificata per brevità anche come C.S.A., è un'associazione ai
sensi degli articoli 11 e seguenti del Codice Civile Italiano.
Essa è composta da tutte le Federazioni degli sport dell’aria che ne
vogliano far parte purchè i relativi statuti rispettino i criteri
informativi di democrazia interna, di indipendenza, di trasparenza delle
proprie decisioni e di solidarietà sportiva in accordo con le dichiarazioni
del Consiglio di Europa del 2001 a Nizza, con la legge 242/99, con lo
statuto del Coni, del CIO e della FAI.
2 - Scopi
La C.S.A. è organismo non burocratico, senza
fini di lucro e ha come scopo la promozione e la tutela della cultura
aeronautica e dell’attività sia didattica che sportiva degli sport dell’aria
, con particolare riguardo alle manifestazioni agonistiche e in genere a
ogni aspetto dello sport che abbia una rilevanza sociale e culturale.
La C.S.A. favorisce la formazione e la preparazione, sia di base che
avanzata, degli sportivi delle diverse discipline affinché svolgano la loro
attività nel rispetto massimo della sicurezza, dell’ambiente e della
salute individuale; favorisce, anche attraverso la preparazione, l’organizzazione
e la conduzione di corsi di formazione di base presso scuole riconosciute e
certificate dagli enti competenti dell’aviazione civile italiana, l’accesso
dei giovani alle discipline sportive dell’aria.
La C.S.A. rivolge attenzione particolare all’accrescimento e alla
diffusione di una mentalità aeronautica e della conoscenza degli sport dell’aria,
che contribuisca alla creazione presso l’opinione pubblica di una loro
immagine mediatica utile a creare valore che generi ritorno anche in termini
di sponsorizzazioni.
La C.S.A. si propone di rappresentare le associazioni confederate presso
altri organismi nazionali ed internazionali ed in particolare presso la FAI
(Federazione Aeronautica Internazionale) per quanto riguarda gli interessi
sportivi.
3 - Sede legale
La sede legale della C.S.A. è a Milano, in
via Nota N,20.
4 - Soci
Sono soci della C.S.A, nella persona dei loro
presidenti, le Federazioni Sportive degli sport dell’aria che abbiano le
caratteristiche di cui al punto 1, e ne abbiano fatto domanda al Consiglio
Direttivo della C.S.A.
Sono inoltre soci 5 membri per federazione, scelti dalle stesse assemblee
delle federazioni interessate, possibilmente campioni di specialità e
tecnici istruttori segnalatisi nel loro sport. I candidati dovranno
presentare presso la sede di ogni Federazione, almeno 7 giorni prima dell’assemblea,
un curriculum dettagliato della loro attività connessa con gli sport dell’aria.
Costoro dovranno, così come la loro federazione di appartenenza, farne
domanda al Consiglio Direttivo della C.S.A.
Alla domanda di ammissione dei soci, sia Federazioni sia persone fisiche, il
Consiglio Direttivo non può opporsi se non motivando il rifiuto.
E’ ammessa solo una federazione per ogni specialità dell’aria
riconosciuta dalla FAI.
5. Perdita della qualifica
di socio
La qualifica di socio si perde su delibera
del Consiglio Direttivo per morosità o per gravi inadempienze. Contro il
provvedimento, che deve essere motivato, è possibile ricorrere al Collegio
dei Probiviri o ai competenti Tribunali.
6 - Organi
- l’Assemblea
Il segretario generale, solo in quanto
venga nominato dal consiglio direttivo, sussistendone le ragioni, ha
funzioni esecutive e non è organo dell'ente.
7- Assemblea
L’assemblea è ordinaria o straordinaria. L’assemblea
ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il mese di
marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo
ritenga il Presidente del Consiglio Direttivo o ne abbia fatto richiesta
almeno la metà più uno dei soci che ne indichino l'ordine del giorno. Si
riunisce nella sede di volta in volta indicata dal Presidente, per motivi di
economicità della riunione, in sessione straordinaria ogni volta che il
Consiglio Direttivo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta motivata
da almeno un terzo dei soci che ne indichino l'ordine del giorno.
La convocazione deve essere comunicata a tutti i soci e agli organi sociali.
Su ordine del Presidente può essere convocata almeno trenta giorni prima
della sua tenuta mediante lettera, fax o e-mail. In caso di assoluta urgenza
la convocazione può essere fatta con una settimana di anticipo.
Essa è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente la
metà più uno dei soci e in seconda convocazione, con un intervallo di
almeno 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.
Il presidente della C.S.A. la presiede. In sua assenza, essa è presieduta
dal vicepresidente o da chi venga eletto allo scopo dall’assemblea.Ogni
federazione può chiedere che venga inserito all’ordine del giorno un
particolare argomento.
L'Assemblea, inoltre, elegge:
-
- il Presidente del consiglio direttivo
della C.S.A e, il vicepresidente. L’elezione avviene a maggioranza
semplice; in caso di parità di voti, si procede al ballottaggio.
-
- i membri del Consiglio Direttivo in
ragione di due per ogni Federazione, uno dei quali è di diritto, il
Presidente della Federazione. L’altro è scelto fra i tecnici o
campioni di ogni singola Federazione su indicazione dei tecnici o
campioni di quella Federazione.
-
- tre membri del Collegio dei Revisori
dei Conti.
-
- tre membri del Collegio dei Probiviri .
-
L'assemblea delibera con l'astensione del
Presidente, del vicepresidente edei membri del Consiglio Direttivo,in
ordine al bilancio preventivo, al programma annuale della
Confederazione, al bilancio consuntivo.
-
Essa approva eventuali modifiche di
Statuto alla presenza di un notaio e con il quorum dei due terzi dei
soci. Se il quorum non viene raggiunto, l'assemblea riconvocata in
seconda convocazione delibera a maggioranza semplice.
8- Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria
e straordinaria amministrazione salvo i casi riservati per Statuto all’assemblea
ed è composto:
-
- dal Presidente che lo presiede e dal
vicepresidente, se eletto, che sostituisce il presidente in caso di suo
impedimento
-
- dai consiglieri eletti dall’Assemblea
-
- dal segretario generale della C.S.A, se
nominato, che esercita le funzioni di segretario del Consiglio
Direttivo. In sua mancanza, può essere chiamato a svolgere funzioni di
segretario uno qualunque dei presenti.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro
anni. Il presidente e il vicepresidente possono essere rieletti una seconda
volta solo dopo un'interruzione dal primo mandato di quattro anni e con il
voto favorevole di tre quarti dei componenti dell'assemblea, previa
presentazione di un documento illustrante quanto da essi fatto durante la
precedente gestione. I consiglieri non sono retribuiti ma hanno il rimborso
delle spese di viaggio e di soggiorno per le attività confederali che
svolgono.
Esso deve riunirsi almeno quattro volte all’anno su convocazione del
Presidente ed ogni volta che il Presidente lo reputi utile o ne sia fatta
richiesta dalla maggioranza dei consiglieri che ne indichino l'ordine del
giorno. Ogni convocazione deve essere accompagnata da un ordine del giorno
fatto conoscere ai partecipanti almeno 3 giorni prima della data del
Consiglio Direttivo, effettuata per lettera, per e.mail, per fax.
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere presente
la maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo delibera a
maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità nelle votazioni,
prevale il voto di chi presiede.
Le dimissioni della maggioranza dei consiglieri determinano la decadenza
dell'intero Consiglio, compreso il Presidente. Quest’ultimo resta in
carica per l’ordinaria amministrazione e per la convocazione dell’Assemblea
da tenersi entro il mese successivo.
La mancata approvazione da parte dell’Assemblea del bilancio consuntivo è
causa di decadenza del Consiglio e del Presidente.
La sede della riunione del consiglio viene di volta in volta indicata dal
Presidente.
9- Compiti del Consiglio
Direttivo
Il Consiglio Direttivo amministra e gestisce
la C.S.A e, in via indicativa:
-
- predispone il bilancio di previsione e
consuntivo da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea, insieme
alla relazione esplicativa
-
- stabilisce l’importo e le modalità
di versamento delle quote annuali dei soci
-
- dispone sulle assunzioni e sui
licenziamenti del personale
-
- nomina - se lo ritiene- e revoca il
segretario generale, cui affidare la gestione finanziaria e patrimoniale
della C.S.A.
-
- nomina – qualora lo ritenga utile - i
componenti delle commissioni tecniche di specialità e, occorrendo, li
revoca
-
- istituisce fondi di dotazione per le
commissioni di cui al punto precedente, in conformità al bilancio di
previsione approvato
-
- nomina e revoca i membri delle
commissioni e dei rappresentanti ufficiali in seno a organismi nazionali
ed internazionali
-
- esamina entro tre mesi dalla
presentazione della documentazione relativa e ratifica, ove ricorrano i
termini statutari, le domande di affiliazione alla C.S.A. presentate
dagli enti e dai soci dando ampia motivazione in caso di rifiuto.
-
- esamina ed approva l'erogazione degli
importi spettanti ai membri degli organi federali per rimborso spese
-
- fa tutto ciò che occorra per la buona
gestione dell’ente.
10- Il Presidente
Il Presidente della C.S.A:
-
- dura in carica quattro anni.
-
- ne ha la legale rappresentanza e
sovrintende alla sua attività
-
- attua le deliberazioni dell’Assemblea
e del Consiglio Direttivo
-
- cura i rapporti con organismi nazionali
e internazionali affini
-
- in caso di urgenza e di necessità
indifferibili, può adottare provvedimenti attraverso delibere
presidenziali da sottoporre a ratifica alla prima riunione del Consiglio
Direttivo
-
- convoca l'Assemblea e il Consiglio
Direttivo.
-
- fa quanto occorra per la migliore
gestione dell’ente.
11- Il Collegio dei
Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è
composto da tre membri effettivi eletti dall’Assemblea
Nella loro prima riunione, da tenersi entro 30 giorni dalla loro elezione, i
tre eletti eleggono tra di loro il Presidente
-
- le riunioni hanno validità con la
presenza di almeno due membri
-
- il Collegio dei Revisori dei Conti
esercita il controllo sulla gestione amministrativa e contabile della
C.S.A. e predispone, a firma del proprio Presidente, la relazione ai
bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea
-
- il Collegio dei Revisori dei Conti dura
in carica quattro anni
-
- impedimenti o vacanze tali da
compromettere il funzionamento del Collegio, comportano il rinnovo del
Collegio stesso attraverso elezioni e nuove nomine.
12- Il Collegio dei
Probiviri
Composizione e compiti:
il Collegio dei Probiviri è composto da tre
membri effettivi eletti dall’Assemblea
Nella loro prima riunione, da tenersi entro 30 giorni dalla elezione, essi
eleggono tra loro il Presidente
-
- le riunioni sono valide con la presenza
di almeno due membri
-
- la carica di Probiviro è incompatibile
con ogni altra carica nella C.S.A. e nelle Federazioni Federate
-
- il Collegio è competente a decidere in
qualità di amichevole compositore su ogni ricorso attinente ai rapporti
tra confederazione e Federazioni e a quelli con gli altri soci. Gli
interessati, in alternativa, possono ricorrere ai Tribunali, senza
bisogno di una preventiva pronuncia del Collegio dei Probiviri. Per dare
inizio al procedimento davanti al Collegio, gli interessati devono far
pervenire ad esso, per raccomandata, le loro osservazioni entro 60
giorni dall'evento che ne è causa. Il Collegio decide secondo equità.
Per quanto altro non previsto, si rinvia alle norme del codice di
procedura civile.
-
- il Collegio esamina le candidature
elettorali. Qualora il collegio ritenga, a suo insindacabile giudizio,
di non accettare una o più candidature deve darne motivazione scritta
al Consiglio Direttivo
-
- il Collegio resta in carica quattro
anni
-
- verificandosi impedimenti o vacanze
tali da compromettere la funzionalità del Collegio, si procede al
rinnovo mediante elezioni e nuove nomine.
13- Comunicazioni ai soci
Per una migliore conoscenza dell'attività
della Confederazione, viene istituito a cura del Consiglio Direttivo un
bollettino non avente contenuto giornalistico che verrà comunicato ai soci
per e-mail o pagina web e che tratterà questioni rilevanti, contabili e
programmatiche.
14- Le commissioni
Possono essere istituite quelle Commissioni
che il Consiglio Direttivo reputi utili.
15 - Scioglimento
In caso di scioglimento della C.S.A., si
procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 30 e ss. del
Codice civile.
16- Entrate
Le entrate della C.S.A. sono costituite da:
-
- le quote federative annuali e quelle
una tantum eventualmente deliberate dal consiglio
-
- gli interessi per depositi, possesso
titoli e le rendite derivanti dalla gestione patrimoniale
-
- i contributi erogati da amministrazioni
o da sponsor
-
- i proventi derivanti da servizi
espletati nei confronti delle Federazioni Federate
-
- ogni altro eventuale provento
-
- i fondi occorrenti per l’ordinaria
gestione sono depositati in un conto corrente presso uno o più istituti
di credito intestati alla Confederazione Sport dell’aria a firma del
Presidente che potrà delegarla
-
- l'anno amministrativo coincide con l’anno
solare
-
- tutte le entrate e uscite devono essere
riportate in un unico bilancio della C.S.A.
17 - Patrimonio
Il patrimonio della C.S.A.:
-
- comprende i beni immobili e mobili e
tutti gli altri valori che la stessa acquisisca in proprietà a seguito
di acquisti, lasciti e donazioni
-
- i fondi disponibili del patrimonio sono
investiti in beni strumentali, in immobili e attività che abbiano
sostanziale attinenza con i compiti statutari della C.S.A.
18- Norma finale
Per quanto non previsto da
questo statuto, si rimanda alle norme del codice civile sulle
associazioni.