Statuto


1 - Costituzione della Confederazione degli Sport dell’aria

La Confederazione degli Sport dell’aria, che viene identificata per brevità anche come C.S.A., è un'associazione ai sensi degli articoli 11 e seguenti del Codice Civile Italiano.
Essa è composta da tutte le Federazioni degli sport dell’aria che ne vogliano far parte purchè i relativi statuti rispettino i criteri informativi di democrazia interna, di indipendenza, di trasparenza delle proprie decisioni e di solidarietà sportiva in accordo con le dichiarazioni del Consiglio di Europa del 2001 a Nizza, con la legge 242/99, con lo statuto del Coni, del CIO e della FAI.

2 - Scopi

La C.S.A. è organismo non burocratico, senza fini di lucro e ha come scopo la promozione e la tutela della cultura aeronautica e dell’attività sia didattica che sportiva degli sport dell’aria , con particolare riguardo alle manifestazioni agonistiche e in genere a ogni aspetto dello sport che abbia una rilevanza sociale e culturale.
La C.S.A. favorisce la formazione e la preparazione, sia di base che avanzata, degli sportivi delle diverse discipline affinché svolgano la loro attività nel rispetto massimo della sicurezza, dell’ambiente e della salute individuale; favorisce, anche attraverso la preparazione, l’organizzazione e la conduzione di corsi di formazione di base presso scuole riconosciute e certificate dagli enti competenti dell’aviazione civile italiana, l’accesso dei giovani alle discipline sportive dell’aria.
La C.S.A. rivolge attenzione particolare all’accrescimento e alla diffusione di una mentalità aeronautica e della conoscenza degli sport dell’aria, che contribuisca alla creazione presso l’opinione pubblica di una loro immagine mediatica utile a creare valore che generi ritorno anche in termini di sponsorizzazioni.
La C.S.A. si propone di rappresentare le associazioni confederate presso altri organismi nazionali ed internazionali ed in particolare presso la FAI (Federazione Aeronautica Internazionale) per quanto riguarda gli interessi sportivi.

3 - Sede legale

La sede legale della C.S.A. è a Milano, in via Nota N,20.

4 - Soci

Sono soci della C.S.A, nella persona dei loro presidenti, le Federazioni Sportive degli sport dell’aria che abbiano le caratteristiche di cui al punto 1, e ne abbiano fatto domanda al Consiglio Direttivo della C.S.A.
Sono inoltre soci 5 membri per federazione, scelti dalle stesse assemblee delle federazioni interessate, possibilmente campioni di specialità e tecnici istruttori segnalatisi nel loro sport. I candidati dovranno presentare presso la sede di ogni Federazione, almeno 7 giorni prima dell’assemblea, un curriculum dettagliato della loro attività connessa con gli sport dell’aria. Costoro dovranno, così come la loro federazione di appartenenza, farne domanda al Consiglio Direttivo della C.S.A.
Alla domanda di ammissione dei soci, sia Federazioni sia persone fisiche, il Consiglio Direttivo non può opporsi se non motivando il rifiuto.
E’ ammessa solo una federazione per ogni specialità dell’aria riconosciuta dalla FAI.

5. Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde su delibera del Consiglio Direttivo per morosità o per gravi inadempienze. Contro il provvedimento, che deve essere motivato, è possibile ricorrere al Collegio dei Probiviri o ai competenti Tribunali.

6 - Organi

- l’Assemblea

  • il Consiglio Direttivo

  • il Presidente

  • il Collegio dei Revisori dei Conti

  • il Collegio dei Probiviri

Il segretario generale, solo in quanto venga nominato dal consiglio direttivo, sussistendone le ragioni, ha funzioni esecutive e non è organo dell'ente.

7- Assemblea

L’assemblea è ordinaria o straordinaria. L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo ritenga il Presidente del Consiglio Direttivo o ne abbia fatto richiesta almeno la metà più uno dei soci che ne indichino l'ordine del giorno. Si riunisce nella sede di volta in volta indicata dal Presidente, per motivi di economicità della riunione, in sessione straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci che ne indichino l'ordine del giorno.
La convocazione deve essere comunicata a tutti i soci e agli organi sociali. Su ordine del Presidente può essere convocata almeno trenta giorni prima della sua tenuta mediante lettera, fax o e-mail. In caso di assoluta urgenza la convocazione può essere fatta con una settimana di anticipo.
Essa è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente la metà più uno dei soci e in seconda convocazione, con un intervallo di almeno 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.
Il presidente della C.S.A. la presiede. In sua assenza, essa è presieduta dal vicepresidente o da chi venga eletto allo scopo dall’assemblea.Ogni federazione può chiedere che venga inserito all’ordine del giorno un particolare argomento.

L'Assemblea, inoltre, elegge:

  • - il Presidente del consiglio direttivo della C.S.A e, il vicepresidente. L’elezione avviene a maggioranza semplice; in caso di parità di voti, si procede al ballottaggio.

  • - i membri del Consiglio Direttivo in ragione di due per ogni Federazione, uno dei quali è di diritto, il Presidente della Federazione. L’altro è scelto fra i tecnici o campioni di ogni singola Federazione su indicazione dei tecnici o campioni di quella Federazione.

  • - tre membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

  • - tre membri del Collegio dei Probiviri .

  • L'assemblea delibera con l'astensione del Presidente, del vicepresidente edei membri del Consiglio Direttivo,in ordine al bilancio preventivo, al programma annuale della Confederazione, al bilancio consuntivo.

  • Essa approva eventuali modifiche di Statuto alla presenza di un notaio e con il quorum dei due terzi dei soci. Se il quorum non viene raggiunto, l'assemblea riconvocata in seconda convocazione delibera a maggioranza semplice.

8- Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo i casi riservati per Statuto all’assemblea ed è composto:

  • - dal Presidente che lo presiede e dal vicepresidente, se eletto, che sostituisce il presidente in caso di suo impedimento

  • - dai consiglieri eletti dall’Assemblea

  • - dal segretario generale della C.S.A, se nominato, che esercita le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo. In sua mancanza, può essere chiamato a svolgere funzioni di segretario uno qualunque dei presenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni. Il presidente e il vicepresidente possono essere rieletti una seconda volta solo dopo un'interruzione dal primo mandato di quattro anni e con il voto favorevole di tre quarti dei componenti dell'assemblea, previa presentazione di un documento illustrante quanto da essi fatto durante la precedente gestione. I consiglieri non sono retribuiti ma hanno il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per le attività confederali che svolgono.
Esso deve riunirsi almeno quattro volte all’anno su convocazione del Presidente ed ogni volta che il Presidente lo reputi utile o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri che ne indichino l'ordine del giorno. Ogni convocazione deve essere accompagnata da un ordine del giorno fatto conoscere ai partecipanti almeno 3 giorni prima della data del Consiglio Direttivo, effettuata per lettera, per e.mail, per fax.
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere presente la maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto di chi presiede.
Le dimissioni della maggioranza dei consiglieri determinano la decadenza dell'intero Consiglio, compreso il Presidente. Quest’ultimo resta in carica per l’ordinaria amministrazione e per la convocazione dell’Assemblea da tenersi entro il mese successivo.
La mancata approvazione da parte dell’Assemblea del bilancio consuntivo è causa di decadenza del Consiglio e del Presidente.
La sede della riunione del consiglio viene di volta in volta indicata dal Presidente.

9- Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo amministra e gestisce la C.S.A e, in via indicativa:

  • - predispone il bilancio di previsione e consuntivo da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea, insieme alla relazione esplicativa

  • - stabilisce l’importo e le modalità di versamento delle quote annuali dei soci

  • - dispone sulle assunzioni e sui licenziamenti del personale

  • - nomina - se lo ritiene- e revoca il segretario generale, cui affidare la gestione finanziaria e patrimoniale della C.S.A.

  • - nomina – qualora lo ritenga utile - i componenti delle commissioni tecniche di specialità e, occorrendo, li revoca

  • - istituisce fondi di dotazione per le commissioni di cui al punto precedente, in conformità al bilancio di previsione approvato

  • - nomina e revoca i membri delle commissioni e dei rappresentanti ufficiali in seno a organismi nazionali ed internazionali

  • - esamina entro tre mesi dalla presentazione della documentazione relativa e ratifica, ove ricorrano i termini statutari, le domande di affiliazione alla C.S.A. presentate dagli enti e dai soci dando ampia motivazione in caso di rifiuto.

  • - esamina ed approva l'erogazione degli importi spettanti ai membri degli organi federali per rimborso spese

  • - fa tutto ciò che occorra per la buona gestione dell’ente.

10- Il Presidente

Il Presidente della C.S.A:

  • - dura in carica quattro anni.

  • - ne ha la legale rappresentanza e sovrintende alla sua attività

  • - attua le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo

  • - cura i rapporti con organismi nazionali e internazionali affini

  • - in caso di urgenza e di necessità indifferibili, può adottare provvedimenti attraverso delibere presidenziali da sottoporre a ratifica alla prima riunione del Consiglio Direttivo

  • - convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

  • - fa quanto occorra per la migliore gestione dell’ente.

11- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi eletti dall’Assemblea
Nella loro prima riunione, da tenersi entro 30 giorni dalla loro elezione, i tre eletti eleggono tra di loro il Presidente

  • - le riunioni hanno validità con la presenza di almeno due membri

  • - il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione amministrativa e contabile della C.S.A. e predispone, a firma del proprio Presidente, la relazione ai bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea

  • - il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni

  • - impedimenti o vacanze tali da compromettere il funzionamento del Collegio, comportano il rinnovo del Collegio stesso attraverso elezioni e nuove nomine.

12- Il Collegio dei Probiviri

Composizione e compiti:
il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi eletti dall’Assemblea
Nella loro prima riunione, da tenersi entro 30 giorni dalla elezione, essi eleggono tra loro il Presidente

  • - le riunioni sono valide con la presenza di almeno due membri

  • - la carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra carica nella C.S.A. e nelle Federazioni Federate

  • - il Collegio è competente a decidere in qualità di amichevole compositore su ogni ricorso attinente ai rapporti tra confederazione e Federazioni e a quelli con gli altri soci. Gli interessati, in alternativa, possono ricorrere ai Tribunali, senza bisogno di una preventiva pronuncia del Collegio dei Probiviri. Per dare inizio al procedimento davanti al Collegio, gli interessati devono far pervenire ad esso, per raccomandata, le loro osservazioni entro 60 giorni dall'evento che ne è causa. Il Collegio decide secondo equità. Per quanto altro non previsto, si rinvia alle norme del codice di procedura civile.

  • - il Collegio esamina le candidature elettorali. Qualora il collegio ritenga, a suo insindacabile giudizio, di non accettare una o più candidature deve darne motivazione scritta al Consiglio Direttivo

  • - il Collegio resta in carica quattro anni

  • - verificandosi impedimenti o vacanze tali da compromettere la funzionalità del Collegio, si procede al rinnovo mediante elezioni e nuove nomine.

13- Comunicazioni ai soci

Per una migliore conoscenza dell'attività della Confederazione, viene istituito a cura del Consiglio Direttivo un bollettino non avente contenuto giornalistico che verrà comunicato ai soci per e-mail o pagina web e che tratterà questioni rilevanti, contabili e programmatiche.

14- Le commissioni

Possono essere istituite quelle Commissioni che il Consiglio Direttivo reputi utili.

15 - Scioglimento

In caso di scioglimento della C.S.A., si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 30 e ss. del Codice civile.

16- Entrate

Le entrate della C.S.A. sono costituite da:

  • - le quote federative annuali e quelle una tantum eventualmente deliberate dal consiglio

  • - gli interessi per depositi, possesso titoli e le rendite derivanti dalla gestione patrimoniale

  • - i contributi erogati da amministrazioni o da sponsor

  • - i proventi derivanti da servizi espletati nei confronti delle Federazioni Federate

  • - ogni altro eventuale provento

  • - i fondi occorrenti per l’ordinaria gestione sono depositati in un conto corrente presso uno o più istituti di credito intestati alla Confederazione Sport dell’aria a firma del Presidente che potrà delegarla

  • - l'anno amministrativo coincide con l’anno solare

  • - tutte le entrate e uscite devono essere riportate in un unico bilancio della C.S.A.

17 - Patrimonio

Il patrimonio della C.S.A.:

  • - comprende i beni immobili e mobili e tutti gli altri valori che la stessa acquisisca in proprietà a seguito di acquisti, lasciti e donazioni

  • - i fondi disponibili del patrimonio sono investiti in beni strumentali, in immobili e attività che abbiano sostanziale attinenza con i compiti statutari della C.S.A.

18- Norma finale

Per quanto non previsto da questo statuto, si rimanda alle norme del codice civile sulle associazioni.


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pagina di Angela Gigante